INPS: Pagamento delle somme dovute a titolo di rivalutazione delle pensioni per gli anni 2012-2015
L’Inps, con il Messaggio numero 4993 del 27-07-2015 , facendo seguiro a quanto già disposto con Circolare n. 125 del 25 giugno 2015 , fornisce le prime istruzioni applicative dell’articolo 1 del decreto legge 21 maggio 2015, n.65 (convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2015, n. 109) , che ha stabilito le modalità di applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 70 del 10 marzo – 30 aprile 2015.
Si ricorda che La sentenza n. 70/2015 ha dichiarato illegittimo il comma 25 dell’art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui, per gli anni 2012 e 2013, ha limitato la rivalutazione dei trattamenti pensionistici nella misura del 100%, esclusivamente alle pensioni di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS.
La nuova disposizione emanata a seguito di tale pronuncia ha previsto che le pensioni interessate dalla rivalutazione (che sono quelle il cui importo nel 2011 e nel 2012 è ricompreso tra tre e sei volte il trattamento minimo INPS vigente nei medesimi anni) siano sottoposte a tre diverse ricostituzioni, che producono effetti finanziari a titolo di arretrati o di importo in pagamento nel 2012 e nel 2013 (comma 25), nel 2014 e nel 2015 (comma 25 bis, lettera a), a decorrere dal 2016 (comma 25 bis, lettera b).
Il calcolo deve essere, quindi, effettuato prendendo a base l’importo complessivo dei trattamenti alla data di dicembre 2011, importo sul quale effettuare tre diverse rivalutazioni, da utilizzare rispettivamente:
- per il 2012 e il 2013;
- per il 2014 e 2015;
- dal 2016.
Fonte: Inps