INPS: PA – chiarimenti sul Polo Unico per le visite fiscali
L’INPS ha emanato il messaggio n. 1399 del 29 marzo 2018, con il quale fornisce un riepilogo delle disposizioni di legge vigenti in materia di visite fiscali e delle istruzioni operative diramate, rammentando che la normativa istitutiva del Polo Unico per le visite fiscali ha attribuito all’Istituto una nuova competenza sui controlli della malattia dei dipendenti del settore pubblico, lasciando invariata la preesistente competenza sui controlli della malattia dei lavoratori privati che non è stata modificata, né ampliata.
La normativa in materia di Polo Unico si applica a:
- tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001). Per Regioni e Province si intendono anche le Regioni e Province a statuto speciale, compresa la Regione Siciliana; l’unica eccezione è costituita dalla Provincia autonoma di Trento e dagli enti e amministrazioni di pertinenza, che risultano esclusi sulla base della relativa normativa locale (cfr. art. 10, comma 10, della legge provinciale 2 agosto 2017, n. 9, che ha modificato la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, con l’inserimento dell’art. 48-bis);
- i dipendenti del settore pubblico non soggetti al regime previsto dal D.Lgs. n. 165/2001, ma rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 55-septies relativo alla certificazione telematica di malattia (art. 7, comma 1, del decreto legge n. 179/2012, convertito dalla legge n. 221/2012) ovvero il personale della carriera prefettizia e della carriera diplomatica, i magistrati di tutte le magistrature, ordinarie e speciali, gli avvocati e procuratori dello Stato, i docenti e i ricercatori universitari, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria, il personale dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato;
- i dipendenti delle Autorità indipendenti, comprese la CONSOB e la Banca d’Italia, nonché il personale delle Università non statali legalmente riconosciute.
Restano invece esclusi dall’applicazione della normativa in argomento, alla luce delle valutazioni effettuate e salvo eventuali diverse indicazioni da parte dei Ministeri competenti, le seguenti categorie di soggetti:
- i dipendenti degli Organi costituzionali, degli enti pubblici economici, degli enti morali, delle aziende speciali;
- la Provincia autonoma di Trento e i relativi altri enti ad ordinamento provinciale che, come detto, sono oggetto di specifiche norme locali.
Fonte: INPS
Leggi tutte le circolari ed i messaggi dell’INPS