INPS: nuova modalità di presentazione della domanda di ANF

L’INPS ha emanato il messaggio n. 261 del 24 gennaio 2020, con il quale informa che per venire incontro alle richieste di aziende ed intermediari, le modalità di esposizione nei flussi Uniemens rimangono al momento immutate. Pertanto, per tutti i lavoratori, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di ANF all’INPS, non è necessario compilare la sezione <ANF> e la compilazione della nuova sezione <InfoAggCausaliContrib> è facoltativa.

L’avvio della nuova modalità di gestione è rinviato al periodo di competenza aprile 2020.

Restano ferme, quindi, le disposizioni di cui al messaggio n. 4283 del 31 ottobre 2017, in applicazione delle quali i datori di lavoro interessati al conguaglio di importi di ANF arretrati potranno richiedere per ogni singolo dipendente gli importi spettanti entro un tetto massimo di € 3.000, valorizzando nel flusso Uniemens, all’interno dell’elemento <CausaleRecANF> di <ANFACredAltre>, il codice causale “L036” avente il significato di “Recupero assegni nucleo familiare arretrati”.

Le richieste di arretrati spettanti per importi ulteriori e non conguagliabili secondo le nuove disposizioni potranno essere effettuate utilizzando, come di consueto, flussi di regolarizzazione con l’indicazione del codice causale “L036” e il totale dell’importo.

 

Fonte: INPS

 

 


 

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Autore: La Redazione

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