INPS: NASpI – esonero contributivo per lavoratori stagionali
L’INPS, con il messaggio n. 483 del 7 febbraio 2025, chiarisce che l’esonero dal versamento del contributo addizionale NASpI (1,40%) e dall’incremento previsto in occasione di ciascun rinnovo (0,50%) trova applicazione con riferimento ai lavoratori assunti con contratti di lavoro a tempo determinato:
- per lo svolgimento delle attività stagionali previste nell’elenco allegato al DPR n. 1525/1963;
- per lo svolgimento delle attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011, dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.
Pertanto, tali lavoratori devono continuare a essere esposti nel flusso Uniemens con la qualifica 3 uguale a:
- “G”, avente il significato di “Stagionale assunto dal 01.01.2013 al 31.12.2015 ed a decorrere dall’1.1.2020 per attività definite da avvisi comuni e da CCNNLL stipulati entro il 31.12.2011”.
Ricordiamo che sono esonerati dall’applicazione della maggiorazione contributiva (1,4 e 0,50) anche i contratti a tempo determinato instaurati per motivi sostitutivi.
Fonte: INPS
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