INPS: modifica del tasso di interesse e della misura delle sanzioni civili
L’INPS, con la circolare n. 133 del 16 dicembre 2022, comunica la variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Interesse di dilazione e di differimento
L’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili è pari al tasso dell’8,50% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 21 dicembre 2022.
I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.
A decorrere dal 21 dicembre 2022, l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso dell’8,50% annuo.
Sanzioni civili
Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, la sanzione civile è pari all’8% in ragione d’anno (tasso del 2,50% maggiorato di 5,5 punti).
Resta ferma, in caso di evasione la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Sanzioni ridotte in caso di Procedure Concorsuali
Il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, con deliberazione n. 1 dell’8 gennaio 2002, ha stabilito che in caso di procedure concorsuali le sanzioni ridotte, nell’ipotesi prevista dall’articolo 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000, dovranno essere calcolate nella misura del TUR, oggi tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema.
Nell’ipotesi di evasione di cui all’articolo 116, comma 8, lettera b), della medesima legge, la misura delle sanzioni è pari al predetto tasso aumentato di due punti.
Fonte: INPS
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