INPS: mes.6756/14 – DURC – verifica autodichiarazione e invito a regolarizzare
L’Inps, con il messaggio n. 6756 del 2 settembre 2014 , comunica che i Durc per la verifica di autodichiarazione continueranno ad essere definiti sulla base della situazione contributiva riferita alla data in cui la dichiarazione, da parte dell’interessato, è stata resa, ferma restando la valutazione di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate nella misura prevista dall’art. 8, comma 3 del D.M. 24 ottobre 2007.
Pertanto, ove alla predetta data sia accertata la condizione di irregolarità, l’eventuale regolarizzazione correlata alla notifica di un preavviso di accertamento negativo che riguardi l’emissione di un Durc di altra tipologia non potrà essere considerata ai fini dell’attestazione della regolarità riferita alla verifica di autodichiarazione.
Unica eccezione è rappresentata dalla previsione che disciplina il rilascio del Durc, in presenza di certificazione dei crediti, ai sensi dell’art. 13 bis, comma 5, del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94.
Al riguardo, l’Istituto rammenta che il DURC emesso “ai sensi del comma 5 dell’art. 13 bis del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52 ”, come disposto dall’art. 3, comma 1 del decreto ministeriale 13 marzo 2013, può essere utilizzato per le finalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.
Pertanto, ai fini dell’attestazione della regolarità nel caso di verifica di autodichiarazione, la “Richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012 conv. L. 94/2012” effettuata dal contribuente sulla “Piattaforma per la Certificazione dei Crediti” deve essere sempre antecedente o almeno contestuale alla data in cui l’interessato renderà la dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 163/2006.
Fonte: Inps
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2 – Contenuti e caratteristiche del Durc;
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4 – Contratti pubblici;
5 – Lavori edili privati;
6 – Benefici normativi e contributivi
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