INPS: Malattia – guida al certificato medico e alle visite fiscali
L’INPS ha pubblicato una guida sulla certificazione telematica e sulle visite mediche di controllo. L’Istituto risponde così alle domande più frequenti dei dipendenti, sia privati che pubblici, indicando loro i passi da seguire quando, causa malattia, sono impossibilitati a recarsi a lavoro.
La prima cosa da fare è contattare il proprio medico curante che ha il compito di redigere e trasmettere il certificato in via telematica all’INPS. Certificato e attestato cartacei (l’attestato indica solo la prognosi, ossia il giorno di inizio e di fine presunta della malattia; il certificato indica la prognosi e la diagnosi, ossia la causa della malattia) sono accettati solo quando non sia tecnicamente possibile la trasmissione telematica.
Il lavoratore, ricorda l’Istituto, deve prendere nota del numero di protocollo del certificato e controllare l’esattezza dei dati anagrafici e dell’indirizzo di reperibilità per la visita medica inseriti. Può inoltre verificare la corretta trasmissione del certificato tramite l’apposito servizio sul sito INPS, inserendo le proprie credenziali (codice fiscale e PIN o SPID per consultare il certificato; codice fiscale e numero di protocollo per consultare l’attestato).
Nel certificato il medico deve inserire (solo se ricorrono) l’indicazione dell’evento traumatico e la segnalazione delle agevolazioni per cui il lavoratore, privato o pubblico, sarà esonerato dall’obbligo del rispetto della reperibilità.
Le fasce di reperibilità per le visite fiscali
Le visite mediche di controllo possono essere disposte d’ufficio dall’Istituto o su richiesta dei datori di lavoro per i propri dipendenti. Le fasce di reperibilità cambiano tra settore privato e pubblico.
I lavoratori privati sono tenuti a essere reperibili nelle fasce 10-12 e 17-19. I lavoratori pubblici, invece, nelle fasce 9-13 e 15-18.
Se il lavoratore risulta assente alla visita domiciliare viene invitato a recarsi, in una data specifica, presso gli ambulatori della struttura territoriale INPS di competenza. È comunque tenuto a presentare una giustificazione valida per l’assenza per non incorrere in eventuali azioni disciplinari da parte del datore di lavoro.
Fonte: INPS