INPS: Lavoratori marittimi – voci retributive utili per la malattia ante 2024

L’INPS, con il messaggio n. 803 del 23 febbraio 2024, fornisce alcuni chiarimenti sulle voci retributive utili a determinare la misura delle prestazioni di malattia per eventi insorti entro il 31 dicembre 2023 per i Lavoratori marittimi.

Per gli eventi di malattia insorti entro il 31 dicembre 2023, costituiscono base di calcolo le componenti retributive come determinate dall’articolo 10 del regio decreto-legge n. 1918/1937 – nella formulazione previgente alla succitata riforma recata dalla legge di Bilancio 2024 – nonché quelle aventi fondamento nella contrattazione collettiva. Ciò significa che ai fini del calcolo della prestazione devono essere considerate anche le voci retributive riconducibili, oltre che alla contrattazione collettiva nazionale di settore, alla contrattazione aziendale, o ai contratti di lavoro individuali, in quanto elementi strutturali del “salario”, sempreché si tratti di componenti retributive regolarmente assoggettate a contribuzione obbligatoria.

Stante l’utilizzo, per gli eventi di malattia antecedenti al 1° gennaio 2024, di un apposito flusso per l’invio dei dati retributivi (cfr. la circolare n. 70/2018), le Strutture territoriali effettuano le verifiche di congruenza tra i dati dichiarati nel suddetto flusso e riferiti ai 30 giorni precedenti lo sbarco e l’importo esposto nell’elemento relativo alla retribuzione teorica nei flussi Uniemens di riferimento, relativi, invece, alla mensilità in cui avviene lo sbarco medesimo.

A tale fine, occorre altresì tenere presente che eventuali componenti retributive imponibili liquidate in unica soluzione in occasione dell’evento dello sbarco e, quindi, interamente denunciate sul flusso Uniemens della mensilità in cui avviene lo sbarco, devono essere opportunamente riparametrate sulla base di un numero di mensilità pari a quelle interessate dal rapporto di lavoro per il quale viene liquidata la voce retributiva anche mediante acquisizione delle buste paga ove utili a eventuali supplementi istruttori.

 

  Fonte: INPS

 


 

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Autore: La Redazione

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