INPS: Lavoratori marittimi – istruzioni sul regime previdenziale
Per effetto delle disposizioni di cui alla legge 26 luglio 1984, n. 413, che individua le categorie di lavoratori marittimi che devono essere iscritti alle assicurazioni generali obbligatorie gestite dall’INPS, l’Istituto ha escluso i marittimi imbarcati su galleggianti privi di apparato motore e non addetti al servizio dei porti, delle rade e del pilotaggio.
Alla luce del mutato orientamento giurisprudenziale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha espresso parere favorevole in ordine all’applicazione del regime previdenziale di cui alla legge 413/1984 nei confronti dei marittimi componenti gli equipaggi dei galleggianti superiori alle dieci tonnellate di stazza lorda, privi di apparato motore, iscritti nei Registri delle navi minori e dei galleggianti (RNMG), in linea con la sentenza della Corte di Cassazione 11 luglio 2007 n. 15496.
Pertanto, con il messaggio n. 3275 del 9 settembre 2020, l’Istituto fornisce le istruzioni necessarie per la gestione del rapporto assicurativo e contributivo.
Fonte: INPS
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