INPS: interesse di dilazione e di differimento per omesso o ritardato versamento dei contributi
L’INPS, con la circolare n. 100 del 12 settembre 2022, comunica la variazione, a decorrere dal 14 settembre 2022, del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili, di cui all’articolo 116, comma 8, lettera a) e lettera b), secondo periodo, e comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Interesse di dilazione e di differimento
L’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili ai sensi dell’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, è pari al tasso del 7,25% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 14 settembre 2022.
I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.
A decorrere dal 14 settembre 2022, l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso del 7,25% annuo.
Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari al 7,25%, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di agosto 2022.
Sanzioni civili
La decisione della Banca Centrale Europea, che ha definito, a decorrere dal 14 settembre 2022, l’innalzamento del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, nella misura sopra riportata, comporta la variazione delle sanzioni civili come segue.
Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui alla lettera a), comma 8, dell’articolo 116, della legge n. 388/2000, la sanzione civile è pari al 6,75% in ragione d’anno (tasso dell’1,25% maggiorato di 5,5 punti).
La misura del 6,75% annuo trova applicazione anche con riferimento all’ipotesi di cui alla lettera b), secondo periodo, del citato articolo 116, comma 8.
Resta ferma, in caso di evasione (articolo 116, comma 8, lettera b), primo periodo) la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30 per cento nel limite del 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Con riferimento all’ipotesi disciplinata dal comma 10 del predetto articolo 116, la sanzione civile sarà dovuta nella stessa misura del 6,75% annuo.
Fonte: INPS
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