INPS: indennizzo per cessazione attività commerciale nel 2017 e 2018
L’INPS ha emanato la circolare n. 4 del 13 gennaio 2020, con la quale fornisce indicazioni per l’esame delle domande di indennizzo, di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, per la cessazione definitiva dell’attività commerciale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2018.
Per effetto della disposizione prevista dall’articolo 11-ter del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 (convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128), a partire dal 3 novembre 2019 possono presentare domanda di indennizzo, ai sensi della legge n. 145/2018 e ss.mm.ii., anche i soggetti che abbiano cessato definitivamente l’attività commerciale dal 1° gennaio 2017, purché, al momento della domanda, siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del D.lgs n. 207/1996.
Per quanto concerne requisiti, condizioni di accesso, modalità di presentazione della domanda, importo del trattamento ed incompatibilità restano ferme le istruzioni già fornite con circolare n. 77 del 24 maggio 2019.
Fonte: INPS
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