INPS: indennità di disoccupazione e ANF per i lavoratori agricoli – modulo SR163
L’INPS ha emanato il messaggio n. 5149 del 22 dicembre 2017, con il quale fornisce alcuni chiarimenti in merito all’attestazione della titolarità dell’IBAN – tramite il modulo SR163 o il modulo di “Identificazione Finanziaria” per i pagamenti su conti esteri – da parte del richiedente la prestazione di disoccupazione agricola.
In proposito l’Istituto precisa che i suddetti moduli vanno presentati una sola volta e considerati validi fino a che il richiedente la prestazione non comunichi la titolarità di un nuovo conto corrente e quindi di un nuovo codice IBAN.
La procedura di liquidazione dell’indennità di disoccupazione e assegno per il nucleo familiare ai lavoratori agricoli (DSAGR) gestisce, infatti, in modo automatico il controllo sul codice IBAN immesso in domanda, verificando in modo preventivo se lo stesso risulti già validato ovvero attivandone la registrazione ove si tratti di un codice IBAN di nuova validazione.
Pertanto, nel caso in cui il richiedente la prestazione abbia già provveduto ad allegare il modulo in argomento in occasione di una precedente domanda e l’IBAN sia già stato validato, non deve essere nuovamente richiesta la presentazione del modulo SR163 o del modulo di “Identificazione Finanziaria”.
L’INPS precisa, infine, che in caso di richiesta di pagamento della prestazione su un conto corrente bancario estero – non essendo possibile fare apporre timbro e firma di convalida sul modulo SR163 – l’interessato deve produrre, in sostituzione di quest’ultimo, il modulo di “Identificazione Finanziaria” (Financial Identification) predisposto dagli organi della comunità europea e disponibile al seguente link:
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial-id_en.cfm#it.
Tale modulo è utilizzabile solo limitatamente ai pagamenti da effettuare presso un Istituto di credito di uno dei Paesi della U.E. o dello Spazio SEE.
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Fonte: INPS
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