INPS: indennità antitubercolari – importi da corrispondere per l’anno 2024
L’INPS, con la circolare n. 3 del 3 gennaio 2024, comunica la variazione degli importi da corrispondere a titolo di indennità antitubercolari, secondo la percentuale indicata dagli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, del 20 novembre 2023 (pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 279 del 29 novembre 2023) per l’anno 2024.
Gli importi risultano pari a quanto di seguito riportato.
1° gennaio
2023 |
1° gennaio
2024 |
|
Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati | € 14,87 | € 15,67 |
Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita e ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 419/1975 | € 7,44 | € 7,84 |
Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati (giornaliera) | € 24,78 | € 26,12 |
Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita e ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 419/1975 (giornaliera) | € 12,39 | € 13,06 |
Assegno di cura o di sostentamento (mensile) | € 99,98 | € 105,38 |
La procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari è stata adeguata, con riferimento al 2023 e al 2024, con i nuovi importi.
Fonte: INPS
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