INPS: importo dei contributi dovuti per l’anno 2018 per i lavoratori domestici
L’INPS ha emanato la circolare n. 15 del 29 gennaio 2018, con la quale comunica gli importi dei contributi dovuti per l’anno 2018 per i lavoratori domestici, a seguito della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
È confermata la minore aliquota dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo Cassa Unica Assegni Familiari ( CUAF).
Si continua ad applicare il contributo addizionale dell’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale) per il rapporto di lavoro a tempo determinato. Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.
A. senza contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della L. 92/2012
LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI | |||
RETRIBUZIONE ORARIA | IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO | ||
Effettiva | Convenzionale | Comprensivo quota CUAF | Senza quota CUAF (1) |
fino a € 7,97
oltre € 7,97 fino a € 9,70
oltre € 9,70 |
€ 7,05
€ 7,97
€ 9,70
|
€ 1,41 (0,35) (2)
€ 1,59 (0,40) (2)
€ 1,94 (0,49) (2) |
€ 1,42 (0,35) (2)
€ 1,60 (0,40) (2)
€ 1,95 (0,49) (2) |
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali |
€ 5,13 |
€ 1,02 (0,26) (2) |
€ 1,03 (0,26) (2) |
B. comprensivo contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della L. 92/2012, da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato
LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI | |||
RETRIBUZIONE ORARIA | IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO | ||
Effettiva | Convenzionale | Comprensivo quota CUAF | Senza quota CUAF (1) |
fino a € 7,97
oltre € 7,97 fino a € 9,70
oltre € 9,70 |
€ 7,05
€ 7,97
€ 9,70
|
€ 1,51 (0,35) (2)
€ 1,70 (0,40) (2)
€ 2,07 (0,49) (2) |
€ 1,51 (0,35) (2)
€ 1,71 (0,40) (2)
€ 2,08 (0,49) (2) |
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali |
€ 5,13 |
€ 1,10 (0,26) (2) |
€ 1,10 (0,26) (2) |
(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403)
(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.
Fonte: INPS
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