Inps: cir.98/2014 – gli incentivi per le assunzioni previste dalla legge n 191/2009

inps2A distanza di quasi 20 mesi dal termine di validità della norma, l’INPS, con circolare n. 98 del 6 agosto 2014 pdf_icon, ha fornito ai datori di lavoro le modalità operative finalizzate al godimento degli incentivi alle assunzioni, peraltro non strutturali, di particolari categorie di lavoratori, che hanno cessato di operare il 31 dicembre 2012.

Previsti per la prima volta nel 2009 con la legge finanziaria n. 191, essi erano stati prorogati di anno in anno e l’ultima proroga era avvenuta con la legge di stabilità n. 183/2011.

Parte di quei fondi sono stati destinati, a partire dal 1 gennaio 2013, in favore delle assunzioni a tempo determinato od indeterminato di lavoratori “over 50” disoccupati da almeno 12 mesi (art. 4, comma 8, della legge n. 92/2012).

Le agevolazioni, attivabili fino  a concorrenza dei fondi, attraverso il sistema telematico Diresco riguardano:

A) Le assunzioni di cittadini ultra cinquantenni beneficiari dell’indennita’ di disoccupazione o le trasformazioni a tempo indeterminato che hanno generato un incentivo contributivo con una aliquota pari a quella prevista per gli apprendisti (10%). L’agevolazione non è’ erogabile oltre il 31 dicembre 2012 e la durata massima del bonus in caso di proroga del contratto a termine e’ stata calcolata per un massimo di 12 mesi. Gli euro disponibili sono 769.453.

B) La prosecuzione di rapporti già instaurati con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità o disoccupati (il requisito previsto era di essere  un “over 50” con almeno 35 anni di contributi) generava un incentivo contributivo fino al diritto al pensionamento e comunque non oltre il 2012. L’agevolazione consisteva nella contribuzione pari a quella prevista per gli apprendisti (10%). Gli euro disponibili sono 37.506.

C) Le assunzioni a tempo indeterminato di beneficiari di indennità di disoccupazione o di disoccupazione edile generavano, sempre fino al 31 dicembre 2012, una agevolazione mensile pari all’indennità che sarebbe spettata al lavoratore per ogni mensilità residua a quelle già percepite, con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa.

Gli euro disponibili ammontano a 794.629.

Ripetendo un “cliché” che già si è’ visto nel nostro ordinamento amministrativo in tema di erogazione degli incentivi, le agevolazioni arrivano a distanza di anni, scontando, di conseguenza, quanto di buono avrebbero potuto generare. Emblematici sono i passaggi:

a) l’incentivo cessa il 31 dicembre 2012;

b) il D.M. n. 75866/2013 emanato dal Ministero del Lavoro con il concerto dell’Economia, con il quale sono stati individuati gli stanziamenti, porta la data del 2 settembre 2013;

c) la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. n. 75866/2013, che per le concrete modalità operative rinvia ad una circolare dell’INPS, avviene il 31 gennaio 2014;

d) la circolare INPS n. 98 che detta le modalità operative, porta la data del 6 agosto 2014;

e) le istanze, inoltrate esclusivamente in via telematica, per la richiesta delle agevolazioni (qualche lavoratore, se effettivamente assunto all’epoca potrebbe essere anche andato in pensione) possono essere presentate fino al 30 settembre 2014;

f) la circolare n. 98 afferma che entro il 31 ottobre 2014 l’Istituto concluderà gli accertamenti istruttori.
Fonte: Inps

 

 

La Redazione

Autore: La Redazione

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