INPS: Gestione separata – valorizzazione dei periodi esteri collocati prima del 1° gennaio 1996
L’INPS, con la circolare n. 22 del 23 gennaio 2025, fornisce ulteriori chiarimenti in ordine alle ipotesi in cui i periodi esteri si collochino anteriormente al 1° gennaio 1996 e, in Italia, il soggetto sia iscritto alla sola Gestione separata.
I periodi esteri collocati anteriormente al 1° gennaio 1996 rilevano ai fini del conseguimento della pensione in regime internazionale con la valorizzazione della sola contribuzione versata in Gestione separata sulla base dei requisiti previsti per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e con l’applicazione delle disposizioni vigenti nel sistema contributivo.
Pertanto, ai fini del conseguimento della prestazione pensionistica in Gestione separata, possono essere considerati utili anche i periodi assicurativi, collocati anteriormente al 1° gennaio 1996, maturati nei Paesi in cui si applicano i Regolamenti UE in materia di sicurezza sociale o nei Paesi extracomunitari legati all’Italia da Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale che prevedono la totalizzazione internazionale.
In tali casi, la totalizzazione è possibile solo se in Italia risulti perfezionato in Gestione separata il minimale di contribuzione richiesto per l’accesso alla totalizzazione, previsto dalla normativa UE (52 settimane) o dalle singole Convenzioni bilaterali.
Inoltre, trovando applicazione i requisiti previsti per i lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia non deve essere accertata la sussistenza del requisito dell’importo soglia ed è preclusa la possibilità di conseguire sia la pensione di vecchiaia con 71 anni di età, da adeguare agli incrementi della speranza di vita, e almeno 5 anni di contribuzione effettiva, sia la pensione anticipata con 64 anni di età e almeno 20 anni di contribuzione effettiva, requisiti entrambi da adeguare agli incrementi della speranza di vita.
Resta inteso che, ove i periodi esteri siano collocati esclusivamente dal 1° gennaio 1996, la pensione in Gestione separata in regime internazionale è conseguita sulla base dei requisiti previsti nel regime contributivo.
Resta fermo altresì che nel caso in cui l’assicurato alla Gestione separata risulti iscritto, in Italia, anche ad altre forme di assicurazione obbligatoria, i periodi esteri collocati anteriormente al 1° gennaio 1996 possono essere utilizzati per il conseguimento di un trattamento pensionistico in regime internazionale avvalendosi di uno degli istituti di cumulo previsti dall’ordinamento italiano, secondo la relativa disciplina.
Fonte: INPS
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