INPS: estensione dei trattamenti di integrazione salariale agli apprendisti

inpsL’Inps ha emanato il messaggio n. 24 del 5 gennaio 2016, con il quale illustra i profili contributivi connessi alle nuove misure di finanziamento della cassa integrazione, con particolare riferimento a quelli relativi agli apprendisti con contratto di tipo professionalizzante.

Una delle principali novità introdotte dal decreto di riordino è costituita dall’estensione della platea di beneficiari delle integrazioni salariali che, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, ricomprende anche i lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante con le seguenti specificità:

  • gli apprendisti alle dipendenze di imprese che possono accedere alle sole integrazioni salariali ordinarie, sono destinatari esclusivamente dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria;
  • gli apprendisti alle dipendenze di imprese che possono accedere alle integrazioni salariali sia ordinarie che straordinarie, sono anch’essi destinatari esclusivamente dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria;
  • gli apprendisti alle dipendenze di imprese che possono accedere alle sole integrazioni salariali straordinarie, sono destinatari esclusivamente di tale trattamento, ma limitatamente al caso in cui l’intervento sia stato richiesto per la causale di crisi aziendale.

In relazione a quanto previsto dalla relazione tecnica di accompagnamento del D.lgs. 148/2015, per gli apprendisti, la misura della contribuzione di finanziamento della Cassa integrazione è sempre allineata a quella del personale con qualifica di operaio.

Conseguentemente, per detti lavoratori, l’aliquota contributiva della Cigo è modulata come riportato nella tabella seguente.

Apprendisti di tipo professionalizzante – Aliquote contributive Cigo da “settembre 2015”
Imprese fino a 50 dipendenti Imprese oltre 50 dipendenti
Industria Edilizia Ind. e Artig. Lapidei Ind. e Artig. Industria Edilizia Ind. e Artig. Lapidei Ind. e Artig.
1,70% 4,70% 3,30% 2,00% 4,70% 3,30%

 

Per gli apprendisti con contratto di tipo professionalizzante occupati presso aziende destinatarie della sola Cigs, l’aliquota di finanziamento dovuta dal periodo di paga “settembre 2015” è pari allo 0,90% (di cui 0,30% a carico dell’apprendista).

Per espressa previsione legislativa, alla contribuzione di finanziamento della Cassa integrazione (sia Cigo che Cigs), non si applicano le disposizioni di cui  all’articolo 22,  comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Ne consegue che la contribuzione sarà sempre dovuta in misura piena anche dai datori di lavoro che fruiscono dello sgravio contributivo previsto dalla legge di stabilità 2012 in favore dei contratti di apprendistato stipulati dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2016.

In relazione a quanto previsto dall’articolo 2, c. 4 del decreto di riordino, alla ripresa dell’attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all’ammontare delle ore di integrazione salariale fruite.

Ai fini dell’identificazione della durata del periodo di neutralizzazione, i datori di lavoro interessati rapporteranno a giornate il valore delle ore di cassa integrazione complessivamente fruite dall’apprendista in vigenza del contratto di tipologia professionalizzante.

 

Apprendisti mantenuti in servizio al termine del contratto – lavoratori assunti con contratto di apprendistato in quanto beneficiari di indennità di mobilità

Come noto, l’articolo 47, c. 7 del D.Lgs. 81/2015, confermando la precedente disposizione di cui al TU dell’apprendistato, ha previsto – in favore del datore di lavoro – lo speciale beneficio costituito dal mantenimento, per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, del particolare regime contributivo previsto durante il contratto di apprendistato medesimo.

In relazione alle modifiche apportate all’impianto contributivo a supporto dell’apprendistato professionalizzante come sopra descritte, a far tempo dal periodo di paga “settembre 2015”, viene a modificarsi la misura della contribuzione datoriale dovuta per i lavoratori in questione che, allineandosi a quella prevista per gli apprendisti professionalizzanti come definita al precedente punto 3, risentirà dell’aumento contributivo a titolo di Cigo/Cigs. Pertanto, il datore di lavoro è tenuto al pagamento della contribuzione Cigo/Cigs sulla base dell’assetto e della misura prevista nel corso del periodo di apprendistato, a prescindere dalla qualifica conseguita dall’apprendista (<Qualifica1> = R o W).

Per gli apprendisti mantenuti in servizio da imprese destinatarie della Cigs, resta ferma l’aliquota (0,30%) a carico del lavoratore.

Con la medesima decorrenza, la nuova misura di contribuzione comprensiva di Cigo/Cigs riguarderà anche i lavoratori che, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, sono assunti in apprendistato in qualità di beneficiari di indennità di mobilità, ex art. 47, c.4 del citato D.lgs. 81/2015.

 

Apprendistato – Compilazione dei flussi UniEmens

Come è noto, allo stato, i lavoratori apprendisti sono individuati, nell’assetto del sistema UniEmens, alla sezione <DenunciaIndividuale>, con la valorizzazione del codice “5” nell’elemento <Qualifica1> e con la compilazione dell’elemento <TipoApprendistato>, che, in funzione della tipologia di contratto di apprendistato, può assumere i seguenti valori:

–      “APPA”: apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;

–      “APPB”: apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;

–      “APPC”: apprendistato di alta formazione e di ricerca.

Allo scopo di favorire l’individuazione dei soggetti nei confronti dei quali il datore di lavoro è tenuto all’assolvimento degli obblighi contributivi in materia di Cigo/Cigs, sono stati introdotti, nell’ambito dell’elemento <TipoLavoratore>, i codici riportati nella tabella seguente.

Codice Descrizione

 

PA Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore

 

PB Apprendistato professionalizzante

 

PC Apprendistato di alta formazione ricerca

 

M1 Apprendistato professionalizzante presso aziende esercenti miniere, cave e torbiere, per periodi di lavoro compiuti in sotterraneo

I datori di lavoro, in relazione ai periodi a partire da gennaio 2016, sono tenuti ad inviare i flussi UniEmens riferiti ai lavoratori in questione, utilizzando le predette codifiche. A partire dallo stesso periodo (gennaio 2016), non dovrà più essere valorizzato l’elemento <TipoApprendistato>.

Nessuna innovazione, invece, nella compilazione del flusso con riferimento ai lavoratori assunti in apprendistato in qualità di beneficiari dell’indennità di mobilità e/o per quelli mantenuti in servizio al termine del periodo di apprendistato.

 

Regolarizzazione dei periodi pregressi

Per la regolarizzazione delle differenze contributive connesse alle modifiche normative descritte ai punti 3 e 4, i datori di lavoro, a partire dal mese di competenza successivo a quello di emanazione del presente messaggio, in relazione ai periodi interessati (settembre-dicembre 2015), valorizzeranno – all’interno di <DenunciaIndividuale> <DatiRetributivi> – l’elemento <AltreADebito> indicando i seguenti dati:

  • in <CausaleADebito> il codice “M201” avente il significato di “Differenze Contributo CIGO” ovvero il codice “M202” avente il significato di “Differenze Contributo CIGS”;
  • in <AltroImponibile> la somma degli imponibili dei mesi oggetto di regolarizzazione;
  • in <ImportoADebito> l’importo del contributo dovuto riferito alla CIGO e/o alla CIGS.

Ai sensi della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993, la regolarizzazione del versamento del contributo avverrà senza aggravio di oneri accessori purché effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione del presente messaggio.

Pertanto, assumendo a riferimento il mese x quale mese di emanazione del presente messaggio:

  • per le valorizzazioni delle predette causali riportate nell’UniEmens di competenza del mese x+1, il pagamento dei relativi contributi va effettuato, senza aggravio di oneri accessori, entro il giorno 16 del mese x+2;
  • per le valorizzazioni delle predette causali riportate nell’UniEmens di competenza del mese x+2, il pagamento dei relativi contributi va effettuato, senza aggravio di oneri accessori, entro il giorno 16 del mese x+3.

 

Fonte: Inps

 


 

Leggi tutte le circolari ed i messaggi dell’INPS

 

La Redazione

Autore: La Redazione

Condividi questo articolo su