INPS: esonero TFR e Ticket di licenziamento per le imprese in fallimento – proroga 2022
L’INPS, con il messaggio n. 1400 del 29 marzo 2022, informa che a seguito di quanto previsto dall’articolo 4 del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, viene prorogate anche per l’anno 2022 le disposizioni di cui all’articolo 43-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, già in essere per gli anni 2020 e 2021.
La norma dispone per le sole società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria destinatarie negli anni 2019, 2020 e 2021 di provvedimenti di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, limitatamente ai lavoratori ammessi all’integrazione salariale, l’esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto (TFR) maturate sulla retribuzione persa e dal versamento del contributo di cui all’articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. ticket di licenziamento).
Vedasi anche il messaggio INPS n. 3920 del 26 ottobre 2020
Fonte: INPS
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