INPS: esonero contributivo per le lavoratrici madri – chiarimenti

L’INPS, con la circolare n. 102 del 19 settembre 2022, fornisce le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo previsto, per il solo anno 2022, lavoratrici madri dipendenti del settore privato, della durata di un anno, decorrente dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità (disciplinato dall’articolo 16 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151).

Si tratta dell’esonero pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico delle lavoratrici, previsto dall’articolo 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, (cd. Legge di Bilancio per l’anno 2022).

L’applicazione dell’esonero in trattazione lascia comunque ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Sebbene la previsione  faccia riferimento al solo rientro dopo la fruizione del congedo obbligatoriodi maternità, per un periodo massimo di un anno, laddove la lavoratrice fruisca dell’astensione facoltativa al termine del periodo di congedo obbligatorio, la misura può comunque trovare applicazione dalla data di rientro effettivo al lavoro della lavoratrice. Parimenti, l’esonero contributivo in esame spetta anche al rientro della lavoratrice dal periodo di interdizione post partum di cui all’articolo 17 del Testo unico sulla maternità.

Il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro dovrà in ogni caso avvenire entro il 31 dicembre 2022.

L’esonero contributivo è rivolto a tutti i rapporti di lavoro dipendente, sia instaurati che instaurandi, del settore privato, ivi compreso il settore agricolo, in riferimento alle lavoratrici madri che rientrino nel posto di lavoro dopo aver fruito del congedo di maternità.

Riguarda i seguenti rapporti di lavoro:

  • tempo indeterminato
  • tempo determinato
  • part-time
  • assunzione a scopo di somministrazione
  • apprendistato
  • lavoro domestico
  • contratto intermittente
  • lavoro subordinato instaurato in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142

 

Fonte: INPS

 


 

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Autore: La Redazione

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