INPS: COVID-19 – Bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting – istruzioni
L’INPS, con la circolare n. 58 del 14 aprile 2021, fornisce le istruzioni operative relative alla gestione delle domande di bonus baby-sitting, di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, destinato ad alcune categorie di lavoratori con figli minori.
In particolare, qualora si realizzino le seguenti casistiche:
- figlio affetto da infezione SARS COVID-19,
- figlio in quarantena,
- in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza.
Ai fini del diritto al bonus per i servizi di baby-sitting, si precisa che rilevano tutti i casi che si siano verificati dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021.
Il bonus per servizi di baby-sitting può essere erogato, alternativamente, a entrambi i genitori purché non ricorra, nelle stesse giornate della settimana prescelta, una delle seguenti condizioni:
- la prestazione lavorativa è svolta in modalità agile;
- l’altro genitore non svolga alcuna attività lavorativa ovvero sia sospeso dal lavoro ovvero sia beneficiario di altri strumenti previsti a sostegno del reddito;
- i genitori abbiano fruito del congedo di cui ai commi 2 e 5 del medesimo articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30.
Fonte: INPS
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