INPS: esonero contributivo per le imprese agrituristiche e dell’allevamento

L’INPS, con la circolare n. 57 del 12 aprile 2021, fornisce le indicazioni e le istruzioni operative e contabili in ordine all’ambito di applicazione dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, anche associate ai codici Ateco 11.02.10 e 11.02.20, nonché dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura.

La normativa di riferimento è l’articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, integrato dall’articolo 58-quater del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, introdotto dalla legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126.

 

Codici Ateco per l’esonero

Fonte: INPS

 


 

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Autore: La Redazione

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