INPS: esonero contributivo per gli autonomi: esito delle istanze e versamento del residuo

L’INPS, con il messaggio n. 3974 del 15 novembre 2021, comunica che l’esito delle verifiche preliminari compiute sulle domande di esonero parziale dei lavoratori autonomi è visibile nel cassetto previdenziale della gestione di riferimento, in calce alla domanda stessa. A partire dal 29 novembre 2021 sarà visibile anche l’importo concesso a titolo di esonero.

L’Istituto ha proceduto alla verifica centralizzata della sussistenza dei seguenti requisiti:

  • iscrizione alla Gestione assicurativa previdenziale, come indicato al paragrafo 3 della circolare n. 124/2021;
  • assenza di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
  • titolarità di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, a integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno, comunque esso sia denominato.

Questi i percorsi per la consultazione della domanda:

  1. Gestione speciale artigiani e commercianti: “Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020”;
  2. Lavoratori iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri: “Cassetto previdenziale Autonomi in Agricoltura” > “Comunicazione bidirezionale” > “Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020”;
  3. Per i professionisti iscritti alla Gestione separata: “Cassetto Previdenziale Liberi Professionisti” > “Domande Telematiche” > “Esonero contributivo L. 178/2020”.

Avverso tale esito sarà possibile proporre istanza di riesame mediante apposita funzionalità il cui rilascio sarà comunicato con successivo messaggio.

 

Fonte: INPS

 


 

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Autore: La Redazione

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