INPS: Donne vittime di violenza – modulo di richiesta dell’esonero contributivo

L’INPS, con il messaggio n. 2239 del 14 giugno 2024, fornisce le indicazioni operative per la compilazione del modulo di richiesta dell’esonero contributivo per le assunzioni di donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del Reddito di libertà, ai sensi dell’articolo 1, commi da 191 a 193, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (cd. Legge di Bilancio 2024).

L’esonero spetta ai datori di lavoro privati che assumono, nel triennio 2024-2026, donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie della misura denominata “Reddito di libertà”, di cui all’articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

L’esonero contributivo in trattazione spetta per:

  • le assunzioni a tempo indeterminato, per la durata di 24 mesi;
  • le assunzioni a tempo determinato, per la durata di 12 mesi ossia per la durata del rapporto di lavoro fino a un massimo di 12 mesi;
  • le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto di lavoro a tempo determinato, sia già agevolato che non agevolato, per la durata di 18 mesi a partire dalla data dell’assunzione a tempo determinato.

All’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, presente sul sito istituzionale www.inps.it, al seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e Liberi Professionisti” > sezione “Strumenti” > “Vedi tutti” > è disponibile il modulo di istanza on-line “ERLI”, volto alla richiesta del beneficio in trattazione.

Per essere autorizzato alla fruizione dell’agevolazione, il datore di lavoro, previa autentificazione, deve inoltrare all’Istituto, avvalendosi esclusivamente del suddetto modulo di istanza on-line “ERLI”, una domanda di ammissione all’esonero, fornendo le seguenti informazioni:

  • l’indicazione della lavoratrice assunta;
  • il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto di lavoro instaurato/trasformato;
  • l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;
  • l’indicazione della eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;
  • la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.

L’Istituto, una volta ricevuta la richiesta, mediante i propri sistemi informativi centrali, svolge le seguenti attività:

  • verifica l’esistenza del rapporto mediante consultazione della banca dati delle comunicazioni obbligatorie;
  • calcola l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata;
  • verifica la sussistenza della copertura finanziaria per l’esonero richiesto;
  • in caso di sufficiente capienza di risorse per tutto il periodo agevolabile, informa, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza on-line, che il datore di lavoro è autorizzato a fruire dell’esonero e individua l’importo massimo dell’agevolazione spettante per l’assunzione.

 

Vedasi anche la circolare n. 41/2024

 

  Fonte: INPS

 


 

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Autore: La Redazione

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