INPS: domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori faticosi e pesanti
L’INPS ha emanato il messaggio n. 793 del 28 febbraio 2020, con il quale fornisce le istruzioni per la presentazione, entro il 1° maggio 2020, delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, con riferimento ai soggetti che perfezionano i prescritti requisiti nell’anno 2021.
La domanda in argomento può essere presentata anche dai lavoratori dipendenti del settore privato che hanno svolto lavori particolarmente faticosi e pesanti e che raggiungono il diritto alla pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione versata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, secondo le regole previste per dette gestioni speciali.
Ad ogni buon fine, si richiamano le istruzioni fornite con la circolare n. 90 del 24 maggio 2017 e con la circolare n. 59 del 29 marzo 2018.
DESTINATARI DEL BENEFICIO
Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti; lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”; conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo
Le categorie di lavoratori destinatarie del beneficio in parola, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 61 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,6, ovvero, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6 così come riassunto nella tabella che segue.
PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021 | |||||
LAVORATORI DIPENDENTI | LAVORATORI AUTONOMI | ||||
Anzianità contributiva | Requisito anagrafico | Quota (somma età e anzianità contributiva) | Anzianità contributiva | Requisito anagrafico | Quota (somma età e anzianità contributiva) |
almeno 35 anni | minimo 61 e 7 mesi* | 97,6* | almeno 35 anni | minimo 62 e 7 mesi* | 98,6* |
* Requisiti adeguati all’incremento della speranza di vita per effetto dei decreti interministeriali del 6 dicembre 2011 e del 16 dicembre 2014, in attuazione dell’articolo 12 della legge n. 122/2010 e ss.mm.ii. |
Lavoratori notturni a turni
A) Lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiori a 78 all’anno: i lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso dei requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti (cfr. precedente paragrafo 2.1).
B) Lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all’anno: i lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 63 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,6, ovvero, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 64 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 100,6 così come riassunto nella tabella che segue.
PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021 | |||||
LAVORATORI DIPENDENTI | LAVORATORI AUTONOMI | ||||
Anzianità contributiva | Requisito anagrafico | Quota (somma età e anzianità contributiva) | Anzianità contributiva | Requisito anagrafico | Quota (somma età e anzianità contributiva) |
almeno 35 anni | minimo 63 e 7 mesi* | 99,6* | almeno 35 anni | minimo 64 e 7 mesi* | 100,6* |
* Requisiti adeguati all’incremento della speranza di vita per effetto dei decreti interministeriali del 6 dicembre 2011 e del 16 dicembre 2014, in attuazione dell’articolo 12 della legge n. 122 del 2010 e ss.mm.ii. |
C) Lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all’anno: i lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6, ovvero, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 63 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,6 così come riassunto nella tabella che segue.
PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021 | |||||
LAVORATORI DIPENDENTI | LAVORATORI AUTONOMI | ||||
Anzianità contributiva | Requisito anagrafico | Quota (somma età e anzianità contributiva) | Anzianità contributiva | Requisito anagrafico | Quota (somma età e anzianità contributiva) |
almeno 35 anni | minimo 62 e 7 mesi* | 98,6* | almeno 35 anni | minimo 63 e 7 mesi* | 99,6* |
* Requisiti adeguati all’incremento della speranza di vita per effetto dei decreti interministeriali del 6 dicembre 2011 e del 16 dicembre 2014, in attuazione dell’articolo 12 della legge n. 122 del 2010 e ss.mm.ii. |
Lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo
I lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso dei requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti.
REGIME DELLE DECORRENZE
Ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 67 del 2011, la presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre il termine del 1° maggio 2020 comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato pari a:
a. un mese, per un ritardo della presentazione inferiore o pari a un mese;
b. due mesi, per un ritardo della presentazione superiore a un mese e inferiore a tre mesi;
c. tre mesi, per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi.
Con riferimento al personale del comparto scuola e Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) il differimento di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 67 del 2011, non trova applicazione e il trattamento pensionistico anticipato non può avere decorrenza anteriore, rispettivamente, al 1° settembre e al 1° novembre dell’anno di maturazione dei requisiti, sempre che alle predette date gli interessati risultino in possesso dei prescritti requisiti. Per i predetti soggetti, la presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre il termine del 1° maggio 2020 comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza della pensione al 1° settembre e al 1° novembre dell’anno successivo.
Presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio entro il 1° maggio 2020 e relativa documentazione
La domanda di accesso al beneficio di cui all’articolo 2, comma 1, lett. b-ter), del decreto legislativo n. 67 del 2011 deve essere presentata entro il 1° maggio 2020 per coloro che perfezionano i requisiti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.
Nel caso in cui la domanda venga presentata oltre i termini sopra individuati, e sempre che sia accertato il possesso dei requisiti prescritti, la decorrenza della pensione è differita secondo le scansioni temporali indicate al precedente paragrafo 3.
La domanda di accesso al beneficio deve essere corredata dalla documentazione minima necessaria indicata nella tabella A allegata al decreto 20 settembre 2011 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, in relazione alle tipologie di attività lavorative di cui all’articolo 1, comma 1, lettere da a) a d), del decreto legislativo n. 67 del 2011, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto 20 settembre 2017 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
La domanda di riconoscimento del beneficio deve essere presentata telematicamente, corredata dal modulo “AP45” e dalla documentazione minima richiesta.
Comunicazione dell’ente previdenziale al soggetto interessato
In esito alla domanda di accesso al beneficio, l’Istituto comunica al lavoratore interessato:
a) l’accoglimento della domanda, con indicazione della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, qualora sia accertato il possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti e sia verificata la sussistenza della relativa copertura finanziaria;
b) l’accertamento del possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, con differimento della decorrenza del trattamento pensionistico in ragione dell’insufficiente copertura finanziaria; in tal caso, la prima data utile per l’accesso al pensionamento viene indicata, con successiva comunicazione, in esito al monitoraggio di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 20 settembre 2011;
c) il rigetto della domanda, qualora sia accertato il mancato possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.
Agli interessati che presentano domanda entro il 1° maggio 2020 e che perfezionano i prescritti requisiti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, l’Istituto comunicherà l’accoglimento della domanda con riserva in quanto l’efficacia del provvedimento è subordinata all’accertamento dell’effettivo perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre 2021.
Presentazione della domanda di pensione con riconoscimento del beneficio
L’accesso anticipato al trattamento pensionistico è riconosciuto a seguito di presentazione della domanda di pensionamento, il cui accoglimento è subordinato alla sussistenza di ogni altra condizione di legge.
In sede di lavorazione della domanda di pensione, e ai fini dell’accoglimento della stessa, verranno esaminate le domande di accesso al beneficio il cui accoglimento è avvenuto con riserva di accertamento del perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre 2021.
A tal fine, il lavoratore può fornire ulteriore documentazione a integrazione di quella già prodotta a corredo della domanda di accesso al beneficio.
Nel caso in cui, dalla documentazione eventualmente prodotta dall’interessato o dai dati di archivio in possesso dell’Istituto, non risultino perfezionati i requisiti per l’accesso al beneficio in parola, la domanda di pensione con riconoscimento del beneficio di accesso anticipato non può essere accolta.
Fonte: INPS
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