INPS: domanda di congedo parentale per i lavoratori dipendenti e gli iscritti alla Gestione separata

L’INPS, con il messaggio n. 4025 dell’8 novembre 2022, comunica il completamento degli aggiornamenti procedurali relativi alla presentazione telematica della domanda di congedo parentale delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti del settore privato e degli iscritti alla Gestione separata, secondo le novità legislative contenute nel Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105.

Le domande di congedo parentale dei dipendenti e degli iscritti alla Gestione separata possono riguardare anche periodi di astensione precedenti alla data di presentazione della domanda stessa, purché relativi a periodi di astensione fruiti tra il 13 agosto 2022 (data di entrata in vigore del D.lgs n. 105/2022) e la data di pubblicazione del messaggio 4025/2022.

Per i periodi di congedo parentale successivi all’8 novembre 2022, le domande devono essere presentate, come di consueto, prima dell’inizio del periodo di fruizione o, al massimo, il giorno stesso.

Inoltre, per i periodi di congedo a partire dal 13 agosto 2022, le domande telematiche già presentate prima dell’aggiornamento procedurale saranno considerate valide, senza che sia necessario presentare una nuova domanda.

Per quanto riguarda il congedo facoltativo del padre di cui all’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, si rappresenta che la procedura di domanda per i pagamenti diretti dell’indennità consente la presentazione di domande per giorni di congedo fruiti prima del 13 agosto 2022.

Con successivo messaggio sarà data comunicazione circa il rilascio delle implementazioni informatiche che interessano il congedo parentale dei lavoratori autonomi, l’indennità anticipata di maternità delle lavoratrici autonome e il congedo di paternità obbligatorio a pagamento diretto. Fino a tale comunicazione, i lavoratori interessati potranno fruire delle relative tutele, regolarizzando successivamente la fruizione mediante presentazione della domanda telematica all’INPS.

 

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Fonte: INPS

 


 

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Autore: La Redazione

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