INPS: DIS-COLL – modifica del requisito contributivo
L’INPS ha emanato il messaggio n. 3606 del 4 ottobre 2019, con il quale comunica che a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 2, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, all’articolo 15, comma 2, del D.lgs n. 22 del 2015, è stata introdotta una novità in ordine al requisito contributivo necessario per l’accesso alla prestazione DIS-COLL.
In particolare, l’articolo 15 prevede che la prestazione è riconosciuta ai soggetti che – in luogo dei precedenti tre mesi di contribuzione richiesti – possano far valere un mese di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.
In ragione di quanto sopra, per gli eventi di disoccupazione verificatisi a far data dal 5 settembre 2019 – data di entrata in vigore del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 – la prestazione DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti che presentano congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (stato di disoccupazione);
b) possano far valere almeno un mese di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (accredito contributivo di una mensilità).
L’istruttoria delle domande DIS-COLL, attivabile dall’applicazione DsWeb, è stata adeguata alla modifica summenzionata..
Fonte: INPS
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