INPS: Decontribuzione Sud – proroga fino al 30 giugno 2024
L’INPS, con il messaggio n. 4695 del 28 dicembre 2023, comunica che la Commissione europea, con la decisione C(2023) 9018 final del 15 dicembre 2023, ha prorogato l’applicabilità della decontribuzione Sud fino al 30 giugno 2024, ritenendo che le misure di sostegno nazionali possano aiutare effettivamente le imprese colpite dalle gravi perturbazioni dell’economia causate dall’aggressione russa all’Ucraina, dalle sanzioni imposte dall’Unione europea o dai suoi partner internazionali, nonché dalle contromisure economiche adottate finora dalla Russia, preservando i livelli di occupazione.
In forza della suddetta autorizzazione, i benefici in oggetto potranno trovare applicazione fino al mese di competenza giugno 2024.
Inoltre, come previsto dalla richiamata decisione della Commissione europea C(2023) 9018 final del 15 dicembre 2023, il massimale di erogazione degli aiuti ricompresi nel c.d. Temporary Crisis and Transition Framework è stato innalzato a:
- 335 mila euro per le imprese attive nei settori della pesca e dell’acquacoltura;
- 2,25 milioni di euro per tutte le altre imprese ammissibili al regime di aiuti esistente.
Con specifico riferimento ai suddetti massimali, l’INPS precisa che, se un datore di lavoro opera in più settori per i quali si applicano massimali diversi, per ciascuna di tali attività dovrà essere rispettato il relativo massimale di riferimento e non potrà, comunque, mai essere superato l’importo massimo complessivo di 2,25 milioni di euro per datore di lavoro.
I nuovi massimali trovano applicazione anche per gli aiuti concessi nell’ambito delle precedenti versioni del c.d. Temporary Crisis and Transition Framework[2].
La decontribuzione sud non può trovare applicazione in relazione ai settori della produzione primaria di prodotti agricoli, del lavoro domestico e del settore finanziario, nonché nei riguardi dei soggetti espressamente esclusi dall’articolo 1, comma 162, della legge di Bilancio 2021.
Per quanto concerne l’esonero contributivo in oggetto riferito al periodo dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2029, le relative istruzioni saranno fornite all’esito del procedimento di autorizzazione ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato.
Vedasi anche la circolare n. 90 del 27 luglio 2022
Fonte: INPS
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