INPS: COVID-19 – proroga, sino al 30 aprile, della validità dei permessi di soggiorno in scadenza

L’INPS, con il messaggio n. 895/2021, in virtù di quanto stabilito dall’articolo 5, del decreto legge n. 2/2021, ha riepilogato i permessi di soggiorno in scadenza che possono fruire dell’ulteriore proroga della validità fino al prossimo 30 aprile 2021.

Inoltre, sono prorogati per legge, fino al medesimo termine del 30 aprile 2021, anche:

  • i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;
  • le autorizzazioni al soggiorno previste all’articolo 5, comma 7, del TU sull’immigrazione (decreto legislativo n. 286/1998);
  • i documenti di viaggio rilasciati ai titolari di protezione internazionale (articolo 24 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251);
  • la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale (articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 286/1998);
  • la validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare (articoli 28, 29 e 29 bis, del decreto legislativo n. 286/1998);
  • la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro nei casi particolari (ricerca, blue card, trasferimenti infrasocietari, previsti dagli articoli 27 e ss, del decreto legislativo n. 286/1998).
  • i permessi di soggiorno di cui agli articoli 22, 24, 26, 30, del decreto legislativo n. 286/1998, nonché le richieste di conversione.

 

Fonte: INPS

 


 

Leggi tutte le circolari ed i messaggi dell’INPS
La Redazione

Autore: La Redazione

Condividi questo articolo su