INPS: COVID-19 – indennità per i lavoratori dei settori turismo e stabilimenti termali
L’INPS, con la circolare n. 94 del 14 agosto 2020, fornisce le istruzioni amministrative in materia di indennità Covid-19, per i mesi marzo, aprile e maggio 2020, per i lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali, le cui attività lavorative sono state colpite dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Ai fini del riconoscimento dell’indennità, i lavoratori devono essere stati titolari – nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 al 17 marzo 2020 – di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, la cui durata complessiva del rapporto di lavoro o dei rapporti di lavoro deve essere stata pari ad almeno 30 giornate.
Inoltre, unitamente al requisito di cui sopra, detti lavoratori devono fare valere nel corso dell’anno 2018 la titolarità di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali la cui durata complessiva del rapporto di lavoro o dei rapporti di lavoro, come sopra individuati, deve essere stata pari ad almeno 30 giornate.
Infine, per l’accesso all’indennità, i predetti lavoratori non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto, né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 14 luglio 2020.
Ai lavoratori che possono fare valere cumulativamente i tre requisiti sopra richiamati è riconosciuta una indennità di importo pari a 600 euro per ciascuna delle mensilità di marzo, aprile e maggio 2020. Detta indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi o TUIR). Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
Si riportano di seguito le tabelle che indicano le attività economiche riconducibili ai settori del turismo e degli stabilimenti termali.
Tabella codici ATECO (la tabella riporta i codici ATECO per i quali può essere concessa l’indennità)
TURISMO | |
CSC 70501 |
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CSC
50102 |
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CSC
70501 |
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CSC
70502 70709 |
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CSC 50102 | Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (ATECO 56.10.12) |
CSC 70502 |
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CSC
70502 70709 |
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CSC
41601 70503 |
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CSC 70504
40405 40407 |
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70504 |
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CSC 70401 |
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CSC
40404 70705 |
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CSC 70708 |
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STABILIMENTI TERMALI | |
CSC 11807 | Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20). |
CSC 70708 | Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20). |
Presentazione della domanda
Ai fini della fruizione dell’indennità Covid-19, i lavoratori devono presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, secondo le seguenti modalità.
Con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno presentato, per il mese di marzo 2020, domanda per l’indennità di cui all’articolo 29 del decreto-legge n. 18 del 2020 (cd. ”Decreto Cura Italia”) e che non hanno beneficiato della relativa indennità in quanto privi della qualifica di stagionale, si fa presente quanto segue.
Le predette domande, respinte esclusivamente con la motivazione della assenza della qualifica di stagionale legislativamente prevista, verranno riesaminate d’ufficio dall’INPS al fine di consentire la verifica dei requisiti di accesso – per i lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali – alla indennità per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Pertanto, ai fini del riconoscimento dell’indennità, non dovrà presentare alcuna domanda in quanto verrà considerata utile quella già presentata ai sensi dell’articolo 29 del Decreto Cura Italia.
I lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno invece presentato domanda per il riconoscimento dell’indennità Covid-19 di cui all’articolo 29 del richiamato Decreto Cura Italia, per l’accesso all’indennità dovranno presentare apposita domanda con le seguenti modalità:
- PIN rilasciato dall’INPS (sia ordinario sia dispositivo);
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).
Qualora i potenziali fruitori non siano in possesso di una delle predette credenziali, è possibile accedere ai relativi servizi del portale INPS in modalità semplificata, per compilare e inviare la domanda on line, previo inserimento della sola prima parte del PIN dell’INPS, ricevuto via SMS o e-mail subito dopo la relativa richiesta del PIN (cfr. il messaggio n. 1381/2020).
In alternativa al portale web, l’indennità Covid-19 può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). Anche in questo caso, il cittadino può avvalersi del servizio in modalità semplificata, comunicando all’operatore del Contact Center la sola prima parte del PIN.
Fonte: INPS
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