INPS: COVID-19 – indennità per i lavoratori dei settori turismo e stabilimenti termali

L’INPS, con la circolare n. 94 del 14 agosto 2020, fornisce le istruzioni amministrative in materia di indennità Covid-19, per i mesi marzo, aprile e maggio 2020, per i lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali, le cui attività lavorative sono state colpite dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Ai fini del riconoscimento dell’indennità, i lavoratori devono essere stati titolari – nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 al 17 marzo 2020 – di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, la cui durata complessiva del rapporto di lavoro o dei rapporti di lavoro deve essere stata pari ad almeno 30 giornate.

Inoltre, unitamente al requisito di cui sopra, detti lavoratori devono fare valere nel corso dell’anno 2018 la titolarità di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali la cui durata complessiva del rapporto di lavoro o dei rapporti di lavoro, come sopra individuati, deve essere stata pari ad almeno 30 giornate.

Infine, per l’accesso all’indennità, i predetti lavoratori non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto, né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 14 luglio 2020.

Ai lavoratori che possono fare valere cumulativamente i tre requisiti sopra richiamati è riconosciuta una indennità di importo pari a 600 euro per ciascuna delle mensilità di marzo, aprile e maggio 2020. Detta indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi o TUIR). Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Si riportano di seguito le tabelle che indicano le attività economiche riconducibili ai settori del turismo e degli stabilimenti termali.

 

Tabella codici ATECO (la tabella riporta i codici ATECO per i quali può essere concessa l’indennità)

 TURISMO
CSC 70501
  1. Alberghi (ATECO 55.10.00):
    1. fornitura di alloggio di breve durata presso alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande).
  2. 2.   Villaggi turistici (ATECO 55.20.10).
  3. Ostelli della gioventù (ATECO 55.20.20).
  4. Rifugi di montagna (ATECO 55.20.30):
    1. inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande.
  5. Colonie marine e montane (ATECO 55.20.40).
  6. Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence (ATECO 55.20.51):
    1. fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze;
    2. cottage senza servizi di pulizia.
CSC

50102

  1. 1.   Attività di alloggio connesse alle aziende agricole (ATECO 55.20.52)
CSC

70501

  1. Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (ATECO 55.30.00):
    1. fornitura a persone che soggiornano per brevi periodi di spazi e servizi per camper, roulotte in aree di sosta attrezzate e campeggi.
  2. 2.   Gestione di vagoni letto (ATECO 55.90.10).
  3. 3.   Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (ATECO 55.90.20):
    1. case dello studente;
    2. pensionati per studenti e lavoratori;
    3. altre infrastrutture n.c.a.
CSC

70502

70709

  1. Ristorazione con somministrazione (ATECO 56.10.11):
    1. attività degli esercizi di ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, pizzerie eccetera, che dispongono di posti a sedere;
    2. b.    attività degli esercizi di birrerie, pub, enoteche ed altri esercizi simili con cucina.
CSC 50102 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (ATECO 56.10.12)
CSC 70502
  1. Ristorazione ambulante (ATECO 56.10.42):
    1. furgoni attrezzati per la ristorazione ambulante di cibo pronto per il consumo;
    2. preparazione di cibo per il consumo immediato presso banchi del mercato.
  2. Ristorazione su treni e navi (ATECO 56.10.50):
    1. ristorazione connessa all’attività di trasporto, se effettuate da imprese separate.
CSC

70502

70709

  1. Bar e altri esercizi simili senza cucina (ATECO 56.30.00):
    1. bar;
    2. pub;
    3. birrerie;
    4. caffetterie;
    5. enoteche.
CSC

41601

70503

  1. Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali (ATECO 93.29.20):
    1. attività ricreative in spiagge, incluso il noleggio di cabine, armadietti, sedie eccetera.
CSC 70504

40405

40407

  1. Gelaterie e pasticcerie (ATECO 56.10.30).
70504
  1. 2.   Gelaterie e pasticcerie ambulanti (ATECO 56.10.41).
CSC 70401
  1. Attività delle agenzie di viaggio (ATECO 79.11.00):
    1. attività delle agenzie principalmente impegnate nella vendita di viaggi, tour, servizi di trasporto e alloggio, per il pubblico e per clienti commerciali;
    2. attività delle agenzie di viaggio: fornitura di informazioni e consigli, pianificazione dei viaggi, organizzazione di viaggi su misura.
  2. Attività dei tour operator (ATECO 79.12.00):
    1. attività di organizzazione e gestione di viaggi turistici vendute da agenzie di viaggio o direttamente dai tour operator. I viaggi possono includere uno o più dei seguenti servizi: trasporto, alloggio, pasti, visite a musei e ad aree di interesse storico culturale, eventi teatrali, musicali o sportivi.
  3. Attività delle guide e degli accompagnatori turistici (ATECO 79.90.20).
  4. Attività delle guide alpine (ATECO 93.19.92).
CSC

40404

70705

  1. Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto (ATECO 56.10.20):
    1. preparazione di pasti da portar via “take-away”;
    2. attività degli esercizi di rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio eccetera che non dispongono di posti a sedere.
CSC 70708
  1. 1.   Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio n.c.a. (ATECO 79.90.19):
    1. altri servizi di prenotazione connessi ai viaggi: prenotazioni di mezzi di trasporto, alberghi, ristoranti, noleggio di automobili, servizi ricreativi e sportivi;
    2. servizi di gestione degli scambi di multiproprietà;
    3. servizi di assistenza ai visitatori: fornitura di informazioni turistiche ai viaggiatori;
    4. attività di promozione turistica.
 STABILIMENTI TERMALI
CSC 11807 Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20).
CSC 70708 Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20).

 

Presentazione della domanda

Ai fini della fruizione dell’indennità Covid-19, i lavoratori devono presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, secondo le seguenti modalità.

Con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno presentato, per il mese di marzo 2020, domanda per l’indennità di cui all’articolo 29 del decreto-legge n. 18 del 2020 (cd. ”Decreto Cura Italia”) e che non hanno beneficiato della relativa indennità in quanto privi della qualifica di stagionale, si fa presente quanto segue.

Le predette domande, respinte esclusivamente con la motivazione della assenza della qualifica di stagionale legislativamente prevista, verranno riesaminate d’ufficio dall’INPS al fine di consentire la verifica dei requisiti di accesso – per i lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali – alla indennità per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Pertanto, ai fini del riconoscimento dell’indennità, non dovrà presentare alcuna domanda in quanto verrà considerata utile quella già presentata ai sensi dell’articolo 29 del Decreto Cura Italia.

I lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno invece presentato domanda per il riconoscimento dell’indennità Covid-19 di cui all’articolo 29 del richiamato Decreto Cura Italia, per l’accesso all’indennità dovranno presentare apposita domanda con le seguenti modalità:

  • PIN rilasciato dall’INPS (sia ordinario sia dispositivo);
  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS).

Qualora i potenziali fruitori non siano in possesso di una delle predette credenziali, è possibile accedere ai relativi servizi del portale INPS in modalità semplificata, per compilare e inviare la domanda on line, previo inserimento della sola prima parte del PIN dell’INPS, ricevuto via SMS o e-mail subito dopo la relativa richiesta del PIN (cfr. il messaggio n. 1381/2020).

In alternativa al portale web, l’indennità Covid-19 può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). Anche in questo caso, il cittadino può avvalersi del servizio in modalità semplificata, comunicando all’operatore del Contact Center la sola prima parte del PIN. 

 

Fonte: INPS

 

 

 


 

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Autore: La Redazione

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