INPS: COVID-19 – indennità per alcune categorie di lavoratori – chiarimenti
L’INPS, con il messaggio n. 3530 del 18 ottobre 2021, fornisce alcune indicazioni per la gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami per le indennità COVID-19, previste dagli articoli 42 e 69 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto Sostegni bis).
Ci si riferisce (articolo 42) alla concessione di un’indennità pari a 1.600 euro in favore di alcune categorie di lavoratori impattate dell’emergenza epidemiologica da COVID-19:
- lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori autonomi occasionali;
- lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dello spettacolo.
Inoltre, viene prevista la concessione (articolo 69) di un’indennità una tantum pari a 800 euro in favore dei lavoratori agricoli a tempo determinato con almeno 50 giornate effettive di lavoro agricolo nell’anno 2020. Ovvero della concessione di un’indennità una tantum pari a 950 euro in favore dei pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative.
La Legenda degli esiti di reiezione