INPS: COVID-19 – indennità decreto Sostegni: limiti di reddito e incompatibilità REM
L’INPS, con il messaggio n. 1764 del 30 aprile 2021, fornisce alcuni chiarimenti sulla circolare 65/2021 relativamente ai limiti di reddito dei lavoratori dello spettacolo richiedenti l’indennità onnicomprensiva e all’incompatibilità delle indennità con il Reddito di Emergenza (REM).
In relazione all’indennità onnicomprensiva ai lavoratori dello spettacolo che non abbiano già fruito delle indennità di cui agli articoli 15 e 15-bis del decreto Ristori, illustrata nel paragrafo 5 della circolare n. 65 del 2021, chiarisce che i limiti di reddito di 75.000 euro e di 35.000 euro, che non devono essere superati dai richiedenti che compongono le due platee di potenziali beneficiari con rispettivamente 30 contributi giornalieri ovvero 7 contributi giornalieri nel periodo di osservazione indicato nel medesimo paragrafo 5, fermi restando tutti gli altri requisiti, si riferiscono al solo reddito prodotto nell’anno 2019.
L’Istituto chiarisce altresì, come già specificato nella citata circolare, che l’incompatibilità ivi prevista al paragrafo 8, capoversi 8, 9, 10 e 11, di tutte le indennità disciplinate dall’articolo 10 del decreto Sostegni con il Reddito di emergenza (Rem), è da intendersi con il solo Rem 2021, di cui all’articolo 12 del medesimo decreto-legge.
Pertanto, le indennità di cui all’articolo 10, commi 1, 2, 3, 5 e 6, del decreto Sostegni sono incompatibili con il Rem 2021, erogato ai sensi del citato articolo 12. Corrispondentemente il Rem 2021, illustrato nella circolare n. 61 del 14 aprile 2021, è incompatibile con le sole indennità COVID-19 di cui all’articolo 10 del decreto Sostegni, percepite nel 2021.
Fonte: INPS
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