INPS: COVID-19 – divieto licenziamento per GMO – accordo tra le parti e aspetti contributivi

L’INPS, con il messaggio n. 528 del 5 febbraio 2021, fornisce alcuni chiarimenti in merito agli aspetti contributivi conseguenti all’interruzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale e nell’ipotesi di revoca del licenziamento (previsto dall’articolo 14, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126).

Le interruzioni di rapporto di lavoro intervenute con un accordo individuale, preceduto da un accordo sindacale, secondo quanto previsto dall’art. 14, del decreto Agosto, devono essere esposte all’interno del flusso Uniemens con il nuovo codice Tipo cessazione “2A”, avente il significato di: “Interruzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro”.

I datori di lavoro che abbiano utilizzato un codice Tipo cessazione diverso da quello sopra indicato, dovranno procedere alle necessarie correzioni, secondo le consuete modalità.

Inoltre, il datore di lavoro è tenuto al versamento del c.d. ticket di licenziamento, indipendentemente dal fatto che l’accordo preveda una risoluzione consensuale e non un licenziamento.

In merito alla revoca di licenziamento, intervenuta nel periodo 15 agosto 2020 – 13 ottobre 2020 (in quanto la legge n. 126/2020, di conversione del decreto Agosto, ha abrogato il comma 4), il rapporto di lavoro deve considerarsi sospeso per il periodo che intercorre tra la data del licenziamento e la data della sua revoca e per tutta la durata dell’integrazione salariale, al termine della quale decorrono nuovamente gli obblighi contributivi in capo al datore di lavoro.

Si ricorda, tuttavia, che durante i periodi di integrazione salariale ordinaria o in deroga ovvero di assegno ordinario, le quote di TFR maturate restano a carico del datore di lavoro. I datori di lavoro soggetti alla disciplina del Fondo di Tesoreria, pertanto, devono versare al predetto Fondo le quote di TFR maturate dal lavoratore a decorrere dalla data del licenziamento revocato e durante il periodo di integrazione salariale (vedasi circolare n. 70/2007 e messaggio n. 1775/2020).

I datori di lavoro che non abbiano adempiuto al suddetto obbligo sono tenuti al versamento delle quote di TFR – maturate dal lavoratore a decorrere dalla data del licenziamento revocato e durante il periodo di integrazione salariale richiesto ai sensi del comma 4 dell’articolo 14 del D.L. n. 104/2020 – entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella di pubblicazione del presente messaggio, senza applicazione di ulteriori oneri.

Resta fermo che, per i datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria, l’obbligo contributivo permane secondo le ordinarie scadenze durante i periodi di integrazione salariale non connessi alla fattispecie oggetto del presente messaggio.

Infine, a seguito della revoca, viene meno l’obbligo del datore di lavoro di versamento del c.d. ticket di licenziamento. Pertanto, i datori di lavoro che hanno assolto l’obbligo di versamento, in conseguenza dell’intervenuta cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, avranno diritto al recupero dell’importo versato. Per il recupero del c.d. ticket di licenziamento eventualmente versato, i datori di lavoro dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig) secondo le consuete modalità.

 

Fonte: INPS

 


 

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Autore: La Redazione

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