INPS: COVID-19 – Ammortizzatori sociali Covid (ottobre-dicembre 2021) – prime istruzioni operative

L’INPS, con il messaggio n. 4034 del 18 novembre 2021, fornisce le prime istruzioni operative in ordine agli interventi in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché norme in materia di Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) in favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia in amministrazione straordinaria, previsti dal decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146.

In particolare, il messaggio illustra gli indirizzi che attengono al nuovo periodo di trattamenti emergenziali richiedibili dai datori di lavoro, in attesa della pubblicazione della circolare con cui verranno illustrate nel dettaglio le innovazioni apportate dal decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146.

 

1. Trattamenti di Assegno ordinario (ASO) e Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) per la causale “COVID-19”

Il decreto-legge n. 146/2021, all’articolo 11, comma 1, introduce un ulteriore periodo massimo di 13 settimane di trattamenti di Assegno ordinario (ASO) e Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) che può essere richiesto dai datori di lavoro che sono costretti a interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nel periodo tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021.

1.1 Datori di lavoro destinatari

La previsione di cui al comma 1 del suddetto articolo 11, quindi, si rivolge ai datori di lavoro destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS), dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, nonché a quelli che ricorrono alla CIGD.

1.2 Condizioni di accesso alle misure

Ai sensi del comma 3 dell’articolo 11 in commento, per richiedere il nuovo periodo di trattamenti previsto dal “decreto Fiscale”, i datori di lavoro sopra indicati devono essere stati interamente autorizzati alle precedenti 28 settimane di trattamenti introdotte dall’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 (di seguito, anche “decreto Sostegni”). L’accesso al nuovo periodo di ASO e CIGD di tipo emergenziale potrà essere riconosciuto solamente una volta decorso il periodo precedentemente autorizzato.

Laddove, quindi, non siano state richieste e autorizzate tutte le 28 settimane di trattamenti disciplinate dal menzionato “decreto Sostegni”, non sarà possibile per i datori di lavoro di cui al paragrafo 1.1 accedere al nuovo periodo di trattamenti emergenziali.

Il comma 7 dell’articolo 11 del decreto-legge n. 146/2021 stabilisce, inoltre, che ai datori di lavoro che ricorrono alle misure di sostegno in parola resta precluso – per la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale richiesto (ASO e CIGD) – l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge n. 23 luglio 1991, n. 223 e restano – altresì – sospese, nel medesimo periodo, le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le particolari situazioni previste dal comma 8 del medesimo articolo 11. Resta, altresì, preclusa la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e sono sospese le procedure di licenziamento in corso ai sensi dell’articolo 7 della stessa legge n. 604/1966, fatte salve le particolari situazioni previste dalla norma.

1.3 Durata e caratteristiche dei trattamenti di integrazione salariale

Come anticipato, i trattamenti in esame previsti dal decreto-legge n. 146/2021 possono essere richiesti, per una durata massima di 13 settimane, nel periodo ricompreso tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021.

Si precisa che, per le misure di sostegno al reddito (ASO/CIGD) introdotte dal “decreto Fiscale”, non è previsto alcun contributo addizionale a carico dei datori di lavoro che ricorrono ai relativi trattamenti.

Si fa presente, altresì, che – fino al 31 dicembre 2021 – resta parallelamente operante la disposizione di cui al richiamato articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 41/2021; resta inteso che non possono essere autorizzati trattamenti di cui al citato articolo 8 del “decreto Sostegni” per periodi sovrapposti, anche parzialmente, a quelli richiesti ai sensi del decreto-legge n. 146/2021.

1.4 Lavoratori cui si rivolgono le tutele di cui all’articolo 11 del decreto-legge n. 146/2021

L’articolo 11, comma 1, del decreto–legge n. 146/2021, stabilisce che i trattamenti di assegno ordinario e di integrazione salariale in deroga previsti dal medesimo comma nonché quelli disciplinati dal successivo comma 2 (cfr. il successivo paragrafo 3), trovino applicazione ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del decreto–legge n. 146/2021).

Riguardo a tale requisito soggettivo del lavoratore (data in cui il dipendente deve risultare in forza presso l’azienda richiedente la prestazione), si specifica che nelle ipotesi di trasferimento di azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e di assunzioni a seguito di cambio di appalto, resta valido quanto già precisato dall’Istituto in materia.

 

2. Domande di assegno ordinario del fondo di integrazione salariale

In merito all’assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale, si richiamano gli indirizzi contenuti nelle precedenti circolari pubblicate dall’Istituto in materia.

Si ricorda che, durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario, limitatamente alle causali connesse all’emergenza da COVID-19, è erogata, ove spettante, la prestazione accessoria degli assegni al nucleo familiare (cfr. la circolare n. 88/2020).

2.1 Assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso

Nel disciplinare il nuovo periodo di trattamenti, l’articolo 11, comma 1, del decreto–legge n. 146/2021 richiama, tra l’altro, l’articolo 21 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; conseguentemente, possono presentare domanda di assegno ordinario anche i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che, alla data del 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 146/2021), hanno in corso un assegno di solidarietà.

La concessione dell’assegno ordinario – che sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso – può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà, a totale copertura dell’orario di lavoro.

2.2 Assegno ordinario dei fondi di solidarietà bilaterali e dei fondi del trentino e di bolzano-alto adige di cui, rispettivamente, agli articoli 26 e 40 del d.lgs n. 148/2015

Riguardo ai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015, si ribadiscono le indicazioni fornite dall’Istituto nelle precedenti circolari pubblicate in materia.

Con riferimento ai settori dei servizi ambientali e delle attività professionali, stante l’ormai piena operatività dei rispettivi Fondi di solidarietà di nuova istituzione, le domande relative ai trattamenti emergenziali previsti dal decreto-legge n. 146/2021 dovranno essere inoltrate ai medesimi Fondi (cfr. i messaggi n. 3240/2021 e n. 3390/2021).

Si ricorda che, durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario, limitatamente alle causali connesse all’emergenza da COVID-19, è erogato l’assegno al nucleo familiare, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale.

2.3 Trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD)

Relativamente ai trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga, nel rinviare a quanto già illustrato nelle precedenti circolari in ordine ai datori di lavoro destinatari della disciplina e ai lavoratori ammessi alla misura, si precisa che il “decreto Fiscale” non ha modificato la disciplina di riferimento per la richiesta dei trattamenti in parola.

Ai beneficiari dei trattamenti in deroga continuano a essere riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi assegni al nucleo familiare, ove spettanti.

In ordine alle aziende plurilocalizzate, si ricorda che potranno inviare domanda come “Deroga Plurilocalizzate” esclusivamente le aziende che hanno ricevuto la prima autorizzazione con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Tutte le altre aziende, anche con più unità produttive, trasmetteranno invece domanda come “Deroga INPS” (non plurilocalizzate).

Riguardo ai trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga previsti dal decreto-legge n. 146/2021 e relativi ad aziende delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dovranno essere utilizzate, rispettivamente, le seguenti causali:

  • COVID 19 – DL 146/21 – Deroga Trento”;
  • COVID 19 – DL 146/21 – Deroga Bolzano”.

2.4 Indicazioni in merito alla modalità di trasmissione delle domande

Per richiedere l’ulteriore periodo massimo di 13 settimane di assegno ordinario e di integrazione salariale in deroga, i datori di lavoro come individuati al precedente paragrafo n. 1.1, dovranno trasmettere domanda di concessione dei trattamenti con la nuova causale, denominata “COVID 19 – DL 146/21”.

Si precisa che la procedura di trasmissione delle domande è già disponibile e che le stesse possono essere inviate, a prescindere dall’avvenuto rilascio dell’autorizzazione a tutte le 28 settimane di cui al decreto–legge n. 41/2021 da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto.

Il rispetto di tale ultima condizione sarà verificato in sede di istruttoria delle domande e costituirà presupposto per il riconoscimento della legittimità dei trattamenti richiesti.

 

3. Trattamento ordinario di integrazione salariale connesso all’emergenza epidemiologica da COVID-19 in favore dei datori di lavoro delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili

3.1 Premessa, quadro normativo e datori di lavoro destinatari

L’articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 146/2021 ha introdotto un periodo di trattamenti di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, esclusivamente in favore dei datori di lavoro appartenenti ai settori delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili (cfr. il paragrafo 6.2 della circolare n. 125/2021) per sospensioni o riduzioni dell’attività produttiva nel periodo collocato tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021, per una durata massima di 9 settimane.

3.2 Condizioni di accesso alla misura

Anche per i datori di lavoro di cui al paragrafo 3.1 che chiedono il periodo di massimo 9 settimane introdotto dal decreto-legge n. 146/2021, per effetto del rinvio dell’articolo 11, comma 7, anche al comma 2 del medesimo articolo, resta precluso – per la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale richiesto – l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991 e restano altresì sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le particolari situazioni previste dall’articolo 11, comma 8. Resta, altresì, preclusa la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 604/1966 e sono sospese le procedure di licenziamento in corso ai sensi dell’articolo 7 della stessa legge n. 604/1966, fatte salve le particolari situazioni previste dalla norma.

Per i trattamenti di integrazione salariale in argomento non è dovuto alcun contributo addizionale a carico dei datori di lavoro richiedenti.

3.3 Trattamento di integrazione salariale ordinaria per le aziende che si trovano in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge n. 18/2020

Ai fini dell’accesso al nuovo periodo di trattamenti di integrazione salariale ordinaria di tipo emergenziale, il citato articolo 11, comma 2, richiama, altresì, l’articolo 20 del decreto-legge n. 18/2020.

Conseguentemente, anche le imprese – appartenenti ai settori sopra indicati – che alla data del 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 146/2021) avevano in corso un trattamento di cassa integrazione salariale straordinario e che devono ulteriormente sospendere il programma di CIGS a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica in atto, possono accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario, per una durata massima di 9 settimane, per periodi decorrenti dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021.

Si ricorda che anche per i trattamenti di integrazione salariale in argomento non è dovuto alcun contributo addizionale a carico dei datori di lavoro richiedenti.

3.5 Indicazioni in merito alla modalità di trasmissione delle domande

Per richiedere l’ulteriore periodo massimo di 9 settimane di integrazione salariale di cui al comma 2 del suddetto articolo 11, i datori di lavoro dei settori sopra richiamati dovranno trasmettere domanda di concessione dei trattamenti con la nuova causale, denominata “COVID 19 – DL 146/21”.

Per la prestazione di cassa integrazione guadagni ordinaria, previa sospensione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria in corso, le relative domande di concessione del trattamento devono essere trasmesse utilizzando la nuova causale “COVID 19 – DL 146/21 – sospensione CIGS”.

 

4. Modalità di pagamento e termini di trasmissione delle domande e dei modelli SR41-UniEmens – CIG

Riguardo ai termini di trasmissione delle istanze relative ai trattamenti di integrazione salariale previsti dall’articolo 11, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 146/2021, il comma 4 del medesimo articolo 11 conferma la disciplina a regime, secondo cui il termine per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione salariale è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Anche con riferimento ai termini decadenziali di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dei trattamenti, viene confermato che, in caso di pagamento diretto da parte dell’Istituto, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all’azienda. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

 

5. Trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di Alitalia in amministrazione straordinaria.

L’articolo 10 del decreto-legge n. 146/2021 prevede che, ai lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria, possa essere concesso, per una durata complessiva di 12 mesi, il trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui all’articolo 7, comma 10-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Il predetto trattamento può proseguire anche successivamente alla conclusione dell’attività del commissario e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2022. Per la proroga dei trattamenti di cui trattasi, sono state stanziate risorse per un importo massimo di 63,5 milioni di euro per l’anno 2022.

Al fine di assicurare l’integrazione del menzionato trattamento di CIGS a carico del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, il successivo comma 2 del medesimo articolo 10 prevede, altresì, l’incremento della dotazione del medesimo Fondo in misura pari a 212,2 milioni di euro per l’anno 2022.

Con riferimento al trattamento CIGS introdotto dal suddetto articolo 10, si fa presente che nella procedura “Sistema UNICO”, nell’ambito del codice intervento 333, è stato istituito il seguente nuovo codice evento: “161 – proroga Alitalia SAI e Alitalia Cityliner – art. 10 D.L. 146/2021”.

 

Fonte: INPS

 


 

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