INPS: controlli sui beneficiari dell’Assegno di inclusione
L’INPS, con il messaggio n. 3624 del 31 ottobre 2024, comunica le modalità di attivazione del controllo basato sullo scenario di rischio riguardante l’avvio di attività di lavoro dipendente in corso di godimento dell’Assegno di inclusione, non dichiarata dai componenti del nucleo familiare.
Obbligo di dichiarazione dell’avvio di attività di lavoro dipendente in corso di erogazione del beneficio
L’articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 48/2023, e l’articolo 8, comma 8, del D.M. n. 154/2023, prevedono che, in caso di avvio di un’attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso di fruizione dell’Adi, il componente del nucleo che ha avviato un’attività di lavoro dipendente deve provvedere alla comunicazione del reddito derivante dall’attività all’INPS entro 30 giorni dalla data di avvio della medesima, secondo le modalità definite dall’Istituto.
Qualora sia decorso il termine di 30 giorni dall’avvio dell’attività, come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie, senza che la comunicazione da parte del lavoratore sia stata resa, l’erogazione del beneficio è sospesa fintanto che non si sia ottemperato a tale obbligo, e comunque non oltre tre mesi dall’avvio dell’attività, decorsi i quali il diritto alla prestazione decade.
Il maggiore reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui, mentre la parte eccedente tale soglia, concorre alla determinazione del beneficio economico a decorrere dal mese successivo a quello della variazione della condizione occupazionale e fino a quando il maggiore reddito percepito in corso di fruizione dell’Adi non è recepito nell’ISEE per l’intera annualità.
In analogia con le prescrizioni previste dal comma 5 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 48/2023 e dal comma 8 dell’articolo 8 del D.M. n. 154/2023, i componenti il nucleo familiare sono tenuti all’adempimento degli obblighi di comunicazione anche in caso di avvio, in corso di fruizione della prestazione, di percorsi di politica attiva del lavoro che prevedano indennità o benefici di partecipazione comunque denominati o di accettazione di offerte di lavoro anche di durata inferiore a un mese, a eccezione dei tirocini di inclusione inseriti dai servizi sociali nei patti di inclusione e registrati nella piattaforma GE.PI, o che prevedano la presa in carico dai servizi sociali e/o sanitari (evidenziati in UNILAV nella categoria 09).
Per l’adempimento dei citati obblighi di comunicazione, l’INPS ha reso disponibile il modello “ADI-Com Esteso”, utilizzabile dal 18 marzo 2024, secondo le indicazioni fornite con il messaggio n. 1090 del 14 marzo 2024.
Ai sensi della normativa sopra richiamata, sono tenuti alla presentazione del modello “ADI-Com Esteso” tutti i componenti del nucleo familiare che abbiano avviato un’attività di lavoro dipendente in corso di godimento del beneficio o percorsi di politica attiva del lavoro che prevedano la corresponsione di una indennità, anche se non ricompresa nella scala di equivalenza dell’Adi di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 48/2023.
Il reddito da lavoro, le indennità o i benefici percepiti dichiarati nei modelli “ADI-Com Esteso” sono oggetto di valutazione ai fini del mantenimento del diritto alla prestazione in relazione alle soglie di reddito familiare previste dall’articolo 2, comma 2, lettera b), numero 2, del decreto-legge n. 48/2023, e non determinano, in attuazione dell’articolo 3, commi 5 e 7, del medesimo decreto-legge, e dell’articolo 8, commi 8 e 11, del D.M. n. 154/2023, variazioni dell’importo mensile entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui, calcolati per l’intero nucleo familiare.
Omessa comunicazione del reddito derivante dall’attività di lavoro dipendente o da percorsi di politica attiva del lavoro avviati in corso di erogazione del beneficio
A partire dal mese di giugno 2024 sono state avviate le attività di controllo previste dallo scenario di rischio in argomento, che consistono nella verifica relativa all’omessa presentazione del modello “ADI-Com Esteso” per tutte le domande di Adi in stato “accolta” nel caso in cui uno o più componenti del nucleo familiare abbiano avviato un’attività di lavoro dipendente o percorsi di politica attiva del lavoro in corso di erogazione del beneficio.
In caso di omessa comunicazione, la procedura Adi provvede a sospendere l’erogazione del beneficio, nel quale risulti:
- la presenza di un componente del nucleo familiare dichiarato ai fini ISEE che abbia avviato, in corso di fruizione del beneficio, un’attività lavorativa dipendente o percorsi di politica attiva del lavoro che prevedano la corresponsione di una indennità;
- che il componente lavoratore non abbia provveduto alla presentazione del modello “ADI-Com Esteso” entro 30 giorni dall’avvio dell’attività lavorativa.
In base ai criteri sopra illustrati, verranno effettuati controlli anche con riferimento ai pagamenti già disposti per le precedenti competenze.
Sospensione della prestazione e decadenza
Le domande individuate tramite l’applicazione dello scenario di rischio in argomento con le modalità indicate al precedente paragrafo sono poste in stato “sospesa”, con la motivazione procedurale: “Mancata comunicazione della variazione occupazionale per avvio di lavoro dipendente o iniziative di politica attiva che prevedano indennità, entro 30 gg (art. 3, co. 5 e 7, decreto-legge n. 48/2023 conv. in L. 85/2023)” e l’indicazione in nota del/dei rapporti di lavoro individuati.
La presentazione del modello “ADI-Com Esteso” determina la verifica del mantenimento del diritto al beneficio e l’eventuale riduzione dell’importo mensile, ove necessario. La sospensione non pregiudica il riconoscimento delle mensilità arretrate, non erogate in attesa della presentazione del modello.
Qualora entro tre mesi dall’avvio dell’attività lavorativa o dei percorsi di politica attiva per il lavoro, il componente che abbia avviato l’attività o i percorsi non abbia provveduto alla presentazione del modello “ADI-Com Esteso”, la prestazione, salvo diversa indicazione, viene posta centralmente in decadenza.
Fonte: INPS
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