INPS: contributo servizi di baby-sitting e servizi all’infanzia – istruzioni
L’INPS ha emanato il messaggio n. 1428 del 30 marzo 2018, con il quale fornisce le Istruzioni per la presentazione delle domande, per l’anno 2018, relativamente al contributo per i servizi di baby-sitting e per i servizi all’infanzia, di cui all’articolo 4, comma 24, lett. b), della legge n. 92/2012.
Possono accedere al beneficio le seguenti categorie di lavoratrici:
- le lavoratrici dipendenti di amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro;
- le lavoratrici iscritte alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (ivi comprese le libere professioniste, che non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate, pertanto tenute al versamento della contribuzione in misura piena), che si trovino, al momento della presentazione della domanda, ancora all’interno degli 11 mesi successivi alla conclusione del teorico periodo di indennità di maternità e non abbiano fruito ancora di tutto il periodo di congedo parentale.
- le lavoratrici autonome o imprenditrici (coltivatrici dirette, mezzadre e colone; artigiane ed esercenti attività commerciali; imprenditrici agricole a titolo principale e pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui all’articolo 66, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151), che abbiano concluso il teorico periodo di fruizione dell’indennità di maternità e per le quali non sia decorso 1 anno dalla nascita o dall’ingresso in famiglia (nei casi di adozione e affidamento) del minore e che non abbiano fruito ancora di tutto il periodo di congedo parentale.
Le lavoratrici madri possono accedere al beneficio anche per più figli, presentando una domanda per ogni figlio e purché ricorrano, per ciascuno di essi, i requisiti sopra richiamati.
Non sono ammesse al beneficio le seguenti categorie di lavoratrici:
- le lavoratrici che non hanno diritto al congedo parentale;
- le lavoratrici in fase di gestazione;
- le lavoratrici che siano ancora in congedo di maternità (o nel teorico periodo di fruizione dell’indennità di maternità in caso di lavoratrici autonome o imprenditrici e di lavoratrici iscritte alla Gestione separata);
- le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati;
- le lavoratrici che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità istituito con l’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 giugno 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Fonte: INPS
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