INPS: contributi figurativi per aspettativa politica o sindacale
L’INPS ha emanato il messaggio n. 3499 del 8 settembre 2017, con il quale fornisce indicazioni affinché l’istruttoria delle domande di accredito dei contributi figurativi per periodi di aspettativa fruita per incarichi politici o sindacali segua modalità uniformi e conformi alla normativa.
La domanda di accredito deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l’aspettativa. Anche per le aspettative di durata pluriennale, la domanda di accredito deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento all’anno solare precedente (art. 3, comma 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564).
Il criterio del rinnovo tacito non opera laddove, in ragione dell’elezione o della nomina, l’interessato non maturi il diritto a un vitalizio o a un incremento della pensione. In tal caso vige la regola generale di cui all’art. 3, comma 3 del d.lgs. n. 564/1996, per cui la domanda va presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento all’anno solare precedente.
L’istanza di accredito figurativo non può essere sostituita dal versamento della contribuzione aggiuntiva ai sensi dell’art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 564/1996, in quanto trattasi di una facoltà autonoma del sindacato esercitabile validamente sul presupposto del riconoscimento della contribuzione figurativa.
Il punto 5.3 della circolare INPS 23 dicembre 2016, n. 225 chiarisce che la tutela previdenziale della contribuzione figurativa, in quanto strettamente connessa con la sospensione del rapporto di lavoro durante il periodo di aspettativa, viene meno quando il provvedimento relativo cessi di avere efficacia.
Le dichiarazioni ora per allora non possono essere utilizzate come alternativa all’esibizione dell’originario provvedimento di collocamento in aspettativa e nemmeno per provare una durata dell’aspettativa che sconfessi o risulti incompatibile con quanto documentato nell’originale provvedimento di collocamento in aspettativa o nelle relative proroghe.
L’art. 3 del d.lgs. n. 564/1996, oltre a definire le caratteristiche delle cariche sindacali per le quali è previsto il beneficio della contribuzione figurativa, specifica che tali cariche devono essere previste dalle norme statutarie. Tra l’altro, richiede che le cariche sindacali siano attribuite formalmente.
Fermo quanto rappresentato nel presente messaggio, allorquando se ne manifesti la necessità, permane in capo alle sedi territoriali, secondo diligenza e prudenza, il compito di effettuare gli opportuni accertamenti al fine di acquisire elementi di certezza e chiarimenti in merito a situazioni che hanno rilevanza ai fini dell’accreditamento dei contributi.
Fonte: INPS
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