INPS: circolare 67/2014 – riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati – redditi derivati da prestazioni previdenziali

L’Inps, con la circolare n. 67 del 29 maggio 2014, ha fornito le indicazioni circa il riconoscimento, per il solo periodo di imposta 2014,  di un credito di euro 640 complessivi, ai titolari di reddito da lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, la cui imposta lorda determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti.

Tale credito, che non concorre alla formazione del reddito, dovrà essere ripartito tra le retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso fino al 31 dicembre 2014.

Inoltre, la disposizione di legge (decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”) prevede che il  credito sia riconosciuto, in via automatica,  da parte dei sostituti di imposta, senza attendere la richiesta esplicita da parte dei potenziali beneficiari per l’anno 2014.

La circolare, in particolare, evidenzia le modalità di riconoscimento in particolari momenti legati al verificarsi di eventi, temporanei ed imprevedibili nella durata, che possono insorgere durante il rapporto di lavoro oppure alla cessazione dello stesso. Eventi del tipo legati, per esempio, a prestazioni di cassa integrazione guadagni, malattia e maternità, mobilità, disoccupazione ASpI e MiniASpI.

Ai fini della determinazione del credito, pertanto, le prestazioni a sostegno del reddito possono essere distinte in due categorie:

A) le prestazioni per le quali il credito sarà determinato utilizzando il calcolo del “reddito previsionale”. Per tali fattispecie si terrà conto della durata teorica della prestazione spettante all’assicurato non oltre il 31 dicembre 2014 o altra data precedente se la scadenza è anteriore. Rientrano in tale categoria, ove si accertino i requisiti previsti per il riconoscimento del credito:

  • indennità di disoccupazione ASpI e MiniASpI  di cui all’art. 2 della legge n. 92/2012;
  • indennità di mobilità ordinaria di cui all’art. 7 della legge n. 223/1991;
  • trattamenti di disoccupazione speciali per l’edilizia di cui all’art. 11 della legge 223/1991,di cui all’ art. 3 comma 3 del decreto legge n. 299/1994 convertito in legge n. 451/1994;
  • sussidi per lavoratori socialmente utili, sussidi straordinari o speciali, sussidi erogati in attivazione di programmi di Welfare to Work;
  • crediti da lavoro di cui agli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 80/1992 (cd. ultime tre mensilità) pagati a carico del Fondo di garanzia;
  • indennità di maternità per congedo obbligatorio di cui agli artt. 16, 17 e 26 del d.lgs. n. 151/2001;
  • congedo obbligatorio del padre ai sensi dell’art. 4, comma 24, lett. a) della legge 28 giugno 2012, n. 92.

B) le prestazioni per le quali il credito verrà determinato in base ai dati disponibili e nel momento in cui si verifichi il requisito di accesso alla soglia minima del reddito complessivo per il quale l’imposta lorda sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro dipendente  come previsto dall’art. 13 del T.U.I.R. Rientrano in tale categoria le prestazioni legate alle integrazioni salariali per le quali  non si conosce in via previsionale la durata della prestazione ne’  l’effettiva fruizione da parte del singolo lavoratore. Infatti per tali prestazioni sono previsti  provvedimenti di autorizzazione concessi all’Azienda e non al singolo lavoratore. Preventivamente, non sarà possibile determinare, per il singolo lavoratore, i periodi di sospensione dell’attività lavorativa e quindi il relativo reddito previsionale. In tali ipotesi il riconoscimento del credito sarà effettuato in base ai singoli pagamenti mensilmente effettuati. Rientrano in tale modalità di calcolo tutte le tipologie di integrazione salariale (CIG ordinaria, CIG straordinaria e CIG in deroga), naturalmente solo quelle  a pagamento diretto. Sono ricomprese in questa categoria, tra le altre, l’indennità di malattia,  l’indennità di congedo parentale, il congedo facoltativo del padre, le indennità antitubercolari TBC, i permessi ex lege 104/1992, le prestazioni di congedo straordinario ed i trattamenti di disoccupazione agricola.

 

Restano escluse dall’ambito di applicazione della normativa alcune tipologie di prestazioni a sostegno del reddito di seguito indicate:

 a) Le prestazioni a sostegno del reddito soggette a tassazione separata di cui all’art. 17 del T.U.I.R.:

    • TFR Fondo di garanzia  di cui all’art. 2 della legge n. 297/1982
    • TFR esattoriali di cui alla legge n. 377/1958;
    • Una Tantum co.co.pro di cui all’art. 2 commi 51 e ss.  della legge n. 92/2012;
    • Pagamenti arretrati delle prestazioni di cui al paragrafo 4.1 se rientrano nel regime fiscale di cui all’art. 17 del T.U.I.R.

 a.1) Pagamenti anticipati delle indennità in unica soluzione:

 a.1.1) l’anticipazione dell’ indennità ASpI e  Mini  ASpI (art. 2, comma 19 della legge n. 92/2012);

a.1.2) l’anticipazione dell’indennità di mobilità (art. 7, comma 5 della legge n. 223/1991);

a.1.3) l’anticipazione del compenso/sussidio in favore degli L.S.U. per avviare l’autoimpiego (D.I. 28 maggio 1998);

a.1.4)l’ anticipazione del sussidio concesso in attuazione di programmi di Welfare to work e di sussidi straordinari o speciali concessi dalle Regioni, per finanziare l’autoimpiego dei beneficiari degli stessi.

b) Sono ancora da escludere dall’ambito di applicazione della normativa del credito in argomento, in quanto  costituiscono redditi da lavoro autonomo e non sono redditi da lavoro dipendente o assimilati di cui agli artt. 49 comma 1 e comma 2 lett.b) e 50 comma 1 del T.U.I.R.:

  • Indennità di maternità per lavoratrici autonome (artigiane e commercianti, imprenditrici agricole professionali, coltivatrici dirette, colone, mezzadre);
  • Indennità di maternità e indennità di malattia per gli assicurati iscritti alla gestione separata, in qualità di liberi professionisti e titolari di partite IVA.

c) Vi sono, infine, prestazioni a sostegno del reddito esenti ai fini fiscali  che, in quanto tali, non sono soggette alla normativa del credito di cui al decreto legge n. 66/2014:

  • i trattamenti di famiglia,  in quanto redditi esclusi dalla base imponibile ai sensi dell’ art.12 del T.U.I.R;
    • l’assegno di maternità e per il nucleo familiare concesso dai Comuni (art. 19 del d.p.c.m. n. 452/2000);
    • l’assegno di maternità dello Stato concesso dall’INPS (art. 2 comma 6 d.p.c.m. n. 452/2000).

pdf-30la circolare n.67/2014
Fonte: Inps

La Redazione

Autore: La Redazione

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