INPS: cir. 95/16 – malattia, esclusioni dall’obbligo di reperibilità per i dipendenti del settore privato
L’Inps, con la circolare n. 95 del 7 giugno 2016, fornisce gli indirizzi operativi in merito all’applicazione della normativa relativa alle esenzioni dalla reperibilità per i lavoratori del settore privato.
In particolare, la circolare contiene le linee guida per l’individuazione delle patologie che danno diritto agli esoneri di cui trattasi.
LISTA DI RIFERIMENTO PER SITUAZIONI PATOLOGICHE CHE INTEGRANO IL DIRITTO ALL’ESONERO DELLA FASCE DI REPERIBILITÀ
SINDROMI VASCOLARI ACUTE CON INTERESSAMENTO SISTEMICO |
EMORRAGIE SEVERE /INFARTI D’ORGANO |
COAGULAZIONE INTRAVASCOLARE DISSEMINATA E |
CONDIZIONI DI SHOCK – STATI VEGETATIVI DI QUALSIASI ETIOLOGIA |
INSUFFICIENZA RENALE ACUTA |
INSUFFICIENZA RESPIRATORIA ACUTA ANCHE SU BASE INFETTIVA (polmoniti e broncopolmoniti severe, ascesso polmonare, sovrainfezioni di bronchiectasie congenite, fibrosi cistica) |
INSUFFICIENZA MIOCARDICA ACUTA SU BASE ELETTRICA (gravi aritmie acute), ISCHEMICA (infarto acuto), MECCANICA (defaillance acuta di pompa) E VERSAMENTI PERICARDICI |
CIRROSI EPATICA NELLE FASI DI SCOMPENSO ACUTO |
GRAVI INFEZIONI SISTEMICHE FRA CUI AIDS CONCLAMATO |
INTOSSICAZIONI ACUTE AD INTERESSAMENTO SISTEMICO ANCHE DI NATURA PROFESSIONALE O INFORTUNISTICA NON INAIL (arsenico, cianuro, acquaragia, ammoniaca, insetticidi, farmaci, monossido di carbonio, etc.) |
IPERTENSIONE LIQUORALE ENDOCRANICA ACUTA |
MALATTIE DISMETABOLICHE IN FASE DI SCOMPENSO ACUTO |
MALATTIE PSICHIATRICHE IN FASE DI SCOMPENSO ACUTO E/O IN TSO |
NEOPLASIE MALIGNE, IN.
|
SINDROME MALIGNA DA NEUROLETTICI |
TRAPIANTI DI ORGANI VITALI |
ALTRE MALATTIE ACUTE CON COMPROMISSIONE SISTEMICA (a tipo pancreatite, mediastinite, encefalite, meningite, ect…) PER IL SOLO PERIODO CONVALESCENZIALE |
QUADRI SINDROMICI A COMPROMISSIONE SEVERA SISTEMICA SECONDARI A TERAPIE O TRATTAMENTI DIVERSI (a tipo trattamento interferonico, trasfusionale) |
L’Inps, infine, chiarisce che i datori di lavoro, nell’ambito dei controlli medico legali richiesti all’Istituto nei confronti dei lavoratori dipendenti assenti per malattia, sono tenuti ad escludere gli attestati telematici che riportino valorizzati i citati campi riferiti a “terapie salvavita” e “invalidità”.
Pur ribadendo l’impossibilità per i datori di lavoro di utilizzare, nelle ipotesi sopracitate, il canale per la richiesta di visite mediche di controllo domiciliare, resta ferma la possibilità per gli stessi di segnalare, mediante il canale di posta PEC istituzionale, alla Struttura Inps territorialmente competente possibili eventi riferiti a fattispecie per le quali i lavoratori risultino esentati dalla reperibilità, per i quali ravvisino la necessità di effettuare una verifica. Sarà cura della Struttura valutare, mediante il proprio centro medico legale l’opportunità o meno di esercitare l’azione di controllo, dandone conseguente notizia al datore di lavoro richiedente.
Fonte: Inps
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