INPS: cir.84 – unioni civili – effetti su prestazioni a sostegno del reddito erogate dall’INPS
L’Inps, con la circolare n. 84 del 5 maggio 2017, fornisce informazioni circa gli effetti che la Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze (ai sensi della Legge n.76/2016), hanno avuto sulle prestazioni a sostegno del reddito erogate dall’INPS.
In particolare, la circolare fornisce alcuni chiarimenti in merito alle seguenti tematiche:
- individuazione del nucleo di riferimento per le unioni civili;
- determinazione del reddito complessivo per i nuclei familiari composti da genitori conviventi;
- diritto all’assegno per congedo matrimoniale.
1 Nucleo di riferimento per unioni civili
– Nucleo in cui solo una delle due parti dell’unione è lavoratore dipendente o titolare di prestazione previdenziale
In questo caso, al pari del diritto riconosciuto nell’ambito del matrimonio per il coniuge non separato legalmente ed effettivamente – che non sia titolare di posizione tutelata, devono essere riconosciute le prestazioni familiari per la parte dell’unione civile priva di posizione tutelata.
– Nucleo formato da persone dello stesso sesso con unione civile e figli di una delle due parti dell’unione nati precedentemente all’unione stessa
Nel caso di genitori separati o naturali con figli nati precedentemente all’unione civile, nulla cambia nel caso in cui uno dei due genitori abbia la posizione tutelata e l’affido sia condiviso oppure esclusivo. A tali figli, infatti, viene garantito in ogni caso il trattamento di famiglia su una delle due posizioni dei propri genitori, a nulla rilevando la successiva unione civile contratta da uno di essi.
Ove si tratti di genitori separati o naturali, privi entrambi di una posizione tutelata, la successiva unione civile di uno dei due con altro soggetto – lavoratore dipendente o titolare di prestazione previdenziale sostitutiva – garantisce il diritto all’ANF/AF per i figli dell’altra parte dell’unione civile.
– Nucleo formato da persone dello stesso sesso con unione civile e figli di una delle due parti nati dopo l’unione
In tale situazione l’assegno potrà essere erogato dall’Istituto allorché il figlio sia stato inserito all’interno dell’unione civile, anche mediante il procedimento descritto dall’art. 252 c.c.
– Effetti dello scioglimento dell’unione civile sulle prestazioni familiari
Il diritto alle prestazioni familiari, in caso di scioglimento dell’unione civile, ai sensi dell’art. 1 commi 21-26 della legge n.76/2016, sarà regolato ove possibile in conformità con quanto disposto dal codice civile se compatibile ed espressamente previsto. Per quanto concerne, in particolare, il nucleo formato da persone dello stesso sesso con unione civile e figli di una delle due parti nati dopo l’unione, l’Istituto ha sottoposto la questione al Ministero del lavoro.
2 Reddito di riferimento in caso di convivenza
Ai fini della misura dell’ANF, per la determinazione del reddito complessivo è assimilabile ai nuclei familiari coniugali la sola situazione dei conviventi di fatto, di cui ai commi 36 e 37 dell’art.1 della legge n.76/2016, che abbiano stipulato il contratto di convivenza di cui al citato comma 50 dell’art.1 della legge n.76/2016, qualora dal suo contenuto emerga con chiarezza l’entità dell’apporto economico di ciascuno alla vita in comune.
3 Assegno per congedo matrimoniale
L’assegno per congedo matrimoniale è una prestazione previdenziale prevista per ciascun lavoratore o lavoratrice che contragga matrimonio civile o concordatario, per un congedo della durata di 8 giorni da fruire entro i 30 giorni successivi alla data dell’evento, corrisposta ad entrambi i coniugi quando l’uno e l’altra vi abbiano diritto. La prestazione spetta anche in caso di unione civile tra persone dello stesso sesso.
Disposizioni generali
Il richiedente le prestazioni in oggetto potrà inoltrare domanda all’Inps in via telematica, seguendo le procedure già esistenti per le prestazioni di riferimento.
L’Inps precisa che nella domanda per le suddette prestazioni familiari il richiedente è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art.46 del DPR 445/2000, lo stato di “coniuge”, “unito civilmente”, “convivente di fatto” ex comma 50 dell’art.1 della legge 76/2016.
Per quanto riguarda la qualificazione di “unito civilmente” ai sensi del comma 3, art.1 della legge n.76/2016, dovrà farsi riferimento agli atti dell’unione civile registrati nell’archivio dello stato civile.
Trattandosi di dati detenuti da altra pubblica amministrazione, ai fini della concessione del diritto sarà sufficiente la dichiarazione del richiedente, nella domanda, di essere coniuge/unito civilmente/convivente di fatto ai sensi del comma 50 della legge 76/2016.
Il matrimonio contratto all’estero da cittadini italiani con persona dello stesso sesso produce gli effetti dell’unione civile regolata dalla legge italiana.
Tali disposizioni hanno effetto, ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche e previdenziali e dell’applicazione delle disposizioni che le disciplinano, a decorrere dal 5 giugno 2016.
Fonte: INPS
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