INPS: cir. 89/16 – incentivo per l’assunzione di tirocinanti in Garanzia Giovani
L’Inps, con la circolare n. 89 del 24 maggio 2016, illustra la disciplina contenuta nei Decreti Direttoriali del Ministero del Lavoro n. 16 del 3 febbraio 2016 e n. 79 del 8 aprile 2016 per usufruire dell’incentivo per l’assunzione dei giovani che abbiano svolto o che stiano svolgendo un tirocinio extracurriculare finanziato nell’ambito del Programma Garanzia Giovani.
L’incentivo può essere riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori. Inoltre, l’incentivo spetta per l’assunzione di giovani che, all’inizio del percorso di tirocinio extracurriculare finanziato nell’ambito del Programma Garanzia Giovani, siano in possesso del requisito di NEET (Not [engaged in] Education, Employment or Training), ossia non siano inseriti in un percorso di studi e non siano occupati.
Il Super bonus è riconosciuto a tutti i datori di lavoro che assumono un lavoratore che abbia svolto o stia svolgendo un tirocinio extracurriculare, a prescindere dal fatto che il tirocinio sia stato o meno realizzato presso il medesimo datore di lavoro.
L’incentivo è riconoscibile nei limiti delle risorse specificatamente stanziate indicate nell’articolo 1, comma 3, del Decreto Direttoriale n. 16/II/2016, pari ad euro 50.000.000.
L’importo dell’incentivo è determinato dalla classe di profilazione (con la quale si stima il grado di difficoltà del giovane nella ricerca di un’occupazione) attribuita al giovane al momento dell’iscrizione al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” secondo il seguente schema:
RAPPORTO DI LAVORO | Classe di profilazione e incentivo in euro | |||
BASSA | MEDIA | ALTA | MOLTO ALTA | |
Rapporto a tempo indeterminato | 3.000 | 6.000 | 9.000 | 12.000 |
L’incentivo è fruibile in 12 quote mensili di pari importo e, in caso di conclusione anticipata del rapporto, va proporzionato alla durata effettiva dello stesso.
In caso di rapporto a tempo parziale gli importi sopra indicati sono proporzionalmente ridotti: in tali ipotesi, l’importo spettante si ottiene moltiplicando l’importo pieno per la percentuale che indica l’orario parziale rispetto all’orario normale.
L’incentivo è autorizzato dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze.
L’incentivo è subordinato:
♦ alla regolarità prevista dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, inerente:
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l’adempimento degli obblighi contributivi;
-
l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
- fermi restando gli altri obblighi di legge, il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
♦ all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015 che qui si riassumono:
-
l’incentivo non spetta qualora l’assunzione è effettuata in attuazione di un obbligo preesistente (art. 31, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 150/2015);
-
l’incentivo non spetta se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine (art. 31, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 150/2015). Circa le modalità di esercizio del suddetto diritto di precedenza, si rinvia a quanto stabilito, da ultimo, nell’interpello n. 7/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, secondo il quale, in mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge, il datore di lavoro può legittimamente procedere alla assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere;
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l’incentivo non spetta se presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione (art. 31, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 150/2015);
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l’incentivo non spetta se l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento (art. 31, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 150/2015);
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ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato (art. 31, comma 2, d.lgs. n. 150/2015);
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l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione (art. 31, comma 3, d.lgs. n. 150/2015).
Fonte: Inps
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