INPS: cir.44/2016 – cumulo del riscatto dei periodi di congedo parentale fuori del rapporto di lavoro con la laurea

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L’Inps ha pubblicato la circolare n. 44 del 29 febbraio 2016, con la quale fornisce istruzioni in merito all’abrogazione del regime di alternatività/incumulabilità tra la facoltà di riscatto del corso legale di laurea e la facoltà di riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro.

Ai sensi dell’art.1, comma 298, della legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), “il comma 2 dell’art. 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503 è abrogato. La conseguente cumulabilità opera anche con riferimento a periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge”.  

Come noto, il comma 2 dell’art 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, prevedeva che la facoltà di riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale collocati fuori dal rapporto di lavoro (ora regolata dall’art.35, comma 5, del D.lgls.151/2001) non era cumulabile con il riscatto del periodo di corso legale di laurea.

Sotto la vigenza del predetto comma 2, dunque, le due facoltà di riscatto erano alternative sicché, l’esercizio di una precludeva l’altra a prescindere, peraltro, da entità ed eventuali sovrapposizioni dei periodi riscattati (in tal senso, per gli iscritti alla gestione dei dipendenti privati, messaggi n.2467 dell’11.2.2014 e n.7771 del 23.3.2007, e per gli iscritti alla gestione dei pubblici dipendenti, circolare ex Inpdap n. 31 del 20.7.2005).

L’abrogazione del comma 2 dell’art.14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503 comporta, per le domande di riscatto presentate dal 1° gennaio 2016 in poi, il venir meno del regime di alternatività e, dunque, la possibilità di esercitare le due facoltà di riscatto anche cumulativamente. Tra l’altro, la cumulabilità delle facoltà opera anche con riferimento “a periodi” antecedenti al 1 gennaio 2016, nel senso che le istanze di riscatto presentate a decorrere dal 1 gennaio 2016, potranno avere ad oggetto anche periodi di corso di laurea e/o periodi corrispondenti al congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro antecedenti a tale data.

Per converso, il regime di incumulabilità/alternatività continua ad essere vigente per le istanze di riscatto presentate in data anteriore al 1° gennaio 2016, le quali ricadono sotto la normativa e le disposizioni amministrative sull’incumulabilità vigenti all’epoca.

Tuttavia, in relazione al generale principio di efficienza e di non  aggravio del procedimento amministrativo, le domande presentate prima dell’1.1.2016 e ancora pendenti, dovranno essere definite d’ufficio dalle competenti strutture territoriali come se presentate alla data del 1° gennaio 2016, con onere calcolato alla predetta data.

 

Fonte: Inps

 


 

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Autore: La Redazione

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