INPS: cir.44 – contribuzione in caso interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato
L’INPS,con la circolare n. 44 del 22 marzo 2013, fornisce alcuni chiarimenti sui criteri impositivi e sulla misura del nuovo contributo sulle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato previsto dalla legge di Riforma del mercato del lavoro.
La legge introduce un nesso tra il contributo e il teorico diritto all’ASpI da parte del lavoratore il cui rapporto di lavoro è stato interrotto; conseguentemente, i datori di lavoro saranno tenuti all’assolvimento della contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto alla nuova indennità, a prescindere dall’effettiva percezione della stessa.
Restano escluse dall’obbligo contributivo le cessazioni del rapporto di lavoro a seguito di:
> dimissioni (ad eccezione di quelle per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità);
> risoluzioni consensuali, ad eccezione di quelle derivanti da procedura di conciliazione presso la D.T.L., nonché da trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e\o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici;
> decesso del lavoratore.
> il contributo in argomento non è dovuto, per il periodo 2013 – 2015, nei seguenti casi:
– licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNNLL;
– interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.
Ne consegue che, per le interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nel 2013, a decorrere dal 1 gennaio, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, la contribuzione da versare sarà pari a € 483,80 (€1.180X41%).
Per i soggetti che possono vantare 36 mesi di anzianità aziendale, l’importo massimo da versare nel 2013 sarà, quindi, € 1.451,00 (€483,80 X 3).
L’Istituto ha, inoltre, precisato che:
1. il contributo è scollegato all’importo della prestazione individuale; conseguentemente, lo stesso è dovuto nella misura indicata, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro cessato (full time o part time);
2. per i rapporti di lavoro inferiori ai dodici mesi, il contributo va rideterminato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro; a tal fine, si considera mese intero quello in cui la prestazione lavorativa si sia protratta per almeno 15 giorni di calendario. Per un rapporto di 10 mesi, ad esempio, l’importo da versare nel 2013 sarà pari a € 403,16;
3. nell’anzianità aziendale si devono includere tutti i periodi di lavoro a tempo indeterminato. Quelli a tempo determinato si computano se il rapporto è stato trasformato senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione del contributo dell’1,40%.
4. nel computo dell’anzianità aziendale non si tiene conto dei periodi di congedo di cui all’articolo 42, c. 5 del D.lgs, 151/2001;
5. la contribuzione va sempre assolta in unica soluzione, non essendo prevista una definizione rateizzata.
6. il contributo è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi compreso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di formazione.
Ai fini della individuazione del momento impositivo, l’Istituto – d’intesa con il Ministero del Lavoro – ha ritenuto che l’obbligo contributivo debba essere assolto entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro (es. per un licenziamento avvenuto il 4 maggio 2013, il contributo – ex art. 2, comma 31 della legge 92/2012 – deve essere pagato entro la denuncia riferita al mese di giugno 2013, i cui termini di versamento e di trasmissione sono fissati, rispettivamente, al 16 e al 31 luglio 2013).
Ai fini dell’esposizione sul flusso UniEmens del contributo in parola, deve essere valorizzato, nell’elemento , di , di , il nuovo codice causale “M400” avente il significato di “Contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 2 comma 31 della legge 92/2012” e, nell’elemento , l’importo da pagare. In sede di prima applicazione della norma, in relazione alle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nei periodo di paga da “gennaio a marzo 2013”, il versamento del contributo ex articolo 2, c. 31 della legge 92/2012 potrà essere effettuato, senza aggravio di oneri accessori, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare [9]. Per il versamento di dette somme a titolo di arretrati, dovrà essere valorizzata, nell’elemento di di , la nuova causale “M401” avente il significato di” Arretrati Contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 2 comma 31 della legge 92/2012, nell’elemento il numero di lavoratori per i quali è dovuto il contributo e nell’elemento l’importo da pagare.
Ai fini dell’esposizione sul flusso UniEmens del contributo in parola, deve essere valorizzato, nell’elemento <CausaleADebito>, di <AltreADebito>, di <DatiRetributivi>, il nuovo codice causale “M400” avente il significato di “Contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 2 comma 31 della legge 92/2012” e, nell’elemento <ImportoADebito>, l’importo da pagare.
In sede di prima applicazione della norma, in relazione alle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nei periodo di paga da “gennaio a marzo 2013”, il versamento del contributo ex articolo 2, c. 31 della legge 92/2012 potrà essere effettuato, senza aggravio di oneri accessori, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare.
Per il versamento di dette somme a titolo di arretrati, dovrà essere valorizzata, nell’elemento <CausaleADebito> di <AltrePartiteADebito>di <DenunciaAziendale>, la nuova causale “M401” avente il significato di” Arretrati Contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 2 comma 31 della legge 92/2012, nell’elemento <NumDip> il numero di lavoratori per i quali è dovuto il contributo e nell’elemento<SommaADebito> l’importo da pagare.
Contribuzione ASpI – altri casi:
Apprendistato: contributo 1,31%+0,30% per gli apprendisti, compresi quelli per cui opera – secondo i criteri illustrati nella circolare n. 128/2012 – lo sgravio contributivo introdotto dalla legge n. 183/2011. La medesima contribuzione (1,61%) risulta dovuta, da “gennaio 2013”, con riferimento agli apprendisti mantenuti in servizio al termine del periodo di formazione ex art. 7, c. 9 del D,lgs n. 167/2011.
Per i rapporti di apprendistato instaurati con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, invece, il carico contributivo datoriale rimane fissato in misura pari al 10%, per la durata di 18 mesi dalla data di assunzione.
Per i dipendenti somministrati, il contributo ordinario ASpI resta determinato in misura pari a 1,31% e non comprende l’ulteriore percentuale (0,30%) di cui all’articolo 25 della legge n. 845/1978.
Tempo determinato: contributo addizionale (1,40%) operano le riduzioni contributive previste dall’ordinamento per tutte le tipologie di assunzioni a tempo determinato agevolate (es. contratti di inserimento ex D.Lgs. 276/2003, stipulati entro il 31 dicembre 2012; assunzioni di over 50 disoccupati da oltre dodici mesi o di donne, introdotte dall’articolo 4, commi 8 e 11 della legge 92/2012). Infine, il medesimo contributo non è dovuto nelle ipotesi di assunzione a tempo determinato di lavoratori in mobilità.