INPS: cir.40 – incentivo Occupazione Giovani – le indicazioni operative
L’Inps, con la circolare n. 40 del 28 febbraio 2017, illustra la disciplina relativa all’incentivo Occupazione Giovani e ne fornisce le indicazioni operative per la fruizione.
Datori di lavoro che possono accedere all’incentivo
L’incentivo può essere riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati che assumano personale senza esservi tenuti, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori.
Il decreto direttoriale, nel disciplinare l’incentivo, fissa il principio generale per cui non è possibile riconoscere l’agevolazione nei casi in cui il datore di lavoro non è libero di scegliere chi assumere. Ciò al fine di riaffermare quanto già previsto dall’art. 31 del decreto legislativo n. 150/2015, laddove si prevede che le agevolazioni non spettano nel caso in cui l’assunzione scaturisca da un obbligo di natura legale o contrattuale.
Lavoratori per i quali spetta l’incentivo
L’incentivo spetta per l’assunzione di giovani che si registrano al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani”.
Possono registrarsi al Programma i giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni cosiddetti NEET – Not [engaged in] Education, Employment or Training, cioè non inseriti in un percorso di studi o formazione – in conformità con quanto previsto dall’art. 16 del Regolamento (UE) 1304/13 – e che risultano essere disoccupati ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 150/2015.
Ambito territoriale di applicazione dell’incentivo e importi stanziati
La nuova agevolazione trova applicazione per le assunzioni effettuate nell’intero territorio nazionale, ad esclusione di quelle che abbiano come sede di lavoro la Provincia Autonoma di Bolzano ed è riconoscibile nei limiti delle risorse specificamente stanziate, pari ad euro 200.000.000,00 (cfr. articolo 1 del decreto direttoriale n. 394/2016).
Rapporti incentivati.
L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo determinato – anche a scopo di somministrazione – di durata pari o superiore a 6 mesi e per le assunzioni – anche a scopo di somministrazione – a tempo indeterminato.
Rientrano nel campo di applicazione dell’agevolazione anche i rapporti di apprendistato professionalizzante.
Parimenti, l’incentivo è riconoscibile per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.
L’agevolazione, come espressamente previsto dall’art. 2, comma 4, del decreto direttoriale 394/2016, può essere riconosciuta per le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2017, anche in caso di rapporto a tempo parziale.
Il beneficio non spetta, invece, nelle seguenti ipotesi:
- contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca;
- contratto di lavoro domestico;
- contratto di lavoro intermittente;
- prestazioni di lavoro accessorio.
In favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto di lavoro: una volta concesso, non è possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall’effettiva fruizione del beneficio.
In deroga al suddetto principio, nelle ipotesi di proroga dei rapporti a tempo determinato, è possibile rilasciare una seconda autorizzazione per lo stesso lavoratore, nel rispetto della misura massima di incentivo riconoscibile per i rapporti a tempo determinato, pari ad euro 4.030,00.
Non ha, invece, diritto ad un ulteriore incentivo il datore di lavoro che assume a tempo determinato un lavoratore e poi trasforma il rapporto a tempo indeterminato, a prescindere dalla durata del precedente rapporto a termine.
Fonte: Inps
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