INPS: cir.7 – importi da corrispondere a titolo di indennità antitubercolari per il 2017

inps3L’Inps, con la circolare n. 7 del 11 gennaio 2017, comunica gli importi da corrispondere a titolo di indennità antitubercolari – secondo la percentuale indicata dagli artt. 1 e 2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 novembre 2016 – per l’anno 2017.

Per effetto di quanto determinato dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 novembre 2016, circa la perequazione delle pensioni per l’anno 2016 e il valore definitivo per l’anno 2015 (in luogo della misura provvisoria dello 0,0% di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 novembre 2015), le percentuali di variazione risultano pari, in entrambi i casi, allo 0,0%. Ne consegue, che le misure degli importi rimangono invariate come di seguito riportato:

 

  Dato definitivo 1°gennaio 2016  Dato provvisorio

1°gennaio 2017

  • Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati.
  € 13,14      € 13,14

 

  • Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’art. 1 della legge n. 419/1975.
   € 6,57

 

 

€ 6,57

 

 

  • Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati (giornaliera).
€ 21,90

 

 

  € 21,90

 

 

  • Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’art. 1 della legge n. 419/1975 (giornaliera).
€ 10,95

 

 

€ 10,95

 

 

  • Assegno di cura o di sostentamento (mensile).
€ 88,37  € 88,37

 

Nella procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari, restano invariati, quindi, gli importi delle indennità giornaliere. Si ricorda, altresì, che qualora l’indennità giornaliera venga calcolata in misura pari all’indennità di malattia (per i primi 180 giorni di assistenza, ai sensi dell’art. 1, co. 1, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088) e la stessa dovesse risultare inferiore a quella prevista nella misura fissa di euro 13,14, dovrà essere erogata quest’ultima, come previsto dalla normativa vigente.

 

Fonte: Inps

 


 

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Autore: La Redazione

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