INPS: cir. 49/16 – variazione interesse di dilazione e somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi

inpsL’Inps, con la circolare n. 49 del 16 marzo 2016, comunica che, in base alla decisione di politica monetaria del 10 marzo 2016 della Banca Centrale Europea, che ha ridotto, con decorrenza dal 16 marzo 2016, di 5 punti base (0,05%) il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR), varia il tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di Previdenza e Assistenza obbligatorie nonché sulla misura delle sanzioni civili di cui all’art. 116, comma 8, lett. a) e b) e comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Interesse di Dilazione e di Differimento

L’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili e l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovranno essere calcolati al tasso del 6% annuo.

Tale misura trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 16 marzo 2016.

Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari al 6%, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di febbraio 2016.

Sanzioni Civili

Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui alla lett. a), comma 8, dell’art. 116 della legge 388/2000, la sanzione civile è pari al 5,5% in ragione d’anno (tasso dello 0,00% maggiorato di 5,5 punti).

La medesima misura del 5,5% annuo trova applicazione anche con riferimento all’ipotesi di cui alla lett. b), secondo periodo, del predetto art. 116, comma 8.

Resta ferma, in caso di evasione (art. 116, comma 8, lett. b), primo periodo) la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30 per cento nel limite del 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Con riferimento all’ipotesi disciplinata dal comma 10 dell’art. 116, la sanzione civile sarà dovuta nella stessa misura del 5,5% annuo.

 

 


 

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Autore: La Redazione

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