INPS: cir.169/14 – corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting

inps2L’Inps, con la circolare n. 169 del 16 dicembre 2014pdf_icon, innova ed integra quanto disposto con la circolare n. 48 del 28 marzo 2013pdf_icon, relativamente alla corresponsione – per il biennio 2014-2015 – di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting, oppure di un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati in alternativa al congedo parentale (art. 4, comma 24, lett. b) Legge 28 giugno 2012, n. 92).

Le madri lavoratrici possono accedere al beneficio anche se hanno fruito in parte del congedo parentale. Inoltre, la misura è concessa in ragione del singolo figlio, quindi anche per più figli, purché siano rispettati i limiti temporali indicati nel decreto ministeriale.

Al beneficio possono accedere, esclusivamente, le madri lavoratrici aventi diritto al congedo parentale, dipendenti di amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro, oppure iscritte alla gestione separata (di cui all’art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335).

Non sono ricomprese nel beneficio le lavoratrici autonome iscritte ad altra gestione (es. coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali, imprenditrici agricole a titolo principale, pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne).

Sono, in ogni caso, escluse:

1. le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati;

2. le lavoratrici che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità (istituito con l’art.19, comma 3, del decreto legge 4 giugno 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248).

Inoltre non possono richiedere il contributo le lavoratrici in fase di gestazione.

Il contributo è pari ad un importo massimo di 600,00 euro mensili.

Le lavoratrici part-time potranno fruire del contributo in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa, secondo la tabella allegata alla presente circolare.

Nel caso in cui la madre lavoratrice richiede il contributo per l’acquisto dei servizi di baby sitting, l’Istituto consegnerà alla lavoratrice madre 600 euro in voucher  per ogni mese di congedo parentale al quale la stessa rinuncia.

Il contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, invece, verrà erogato attraverso pagamento diretto da parte dell’INPS alla struttura prescelta dalla lavoratrice madre, dietro esibizione, da parte della struttura stessa, della documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio, fino a concorrenza dell’importo di  600 euro mensili per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia.

Il contributo è erogato per un periodo massimo di sei mesi, solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione di altrettanti mesi di congedo parentale ai quali la lavoratrice, di conseguenza, rinuncia. Per frazione mensile deve intendersi un mese continuativo di congedo.

 

 

Fonte: Inps

La Redazione

Autore: La Redazione

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