INPS: cir. 142 – chiarimenti operativi sulla NASpI
Con circolare n. 142 del 29 luglio 2015, l’INPS ha fornito alcuni chiarimenti concernenti la fruizione della NASpI, integrativi di quanto già affermato con la circolare n. 94/2015.
Questi gli aspetti più importanti affrontati.
I periodi di aspettativa sindacale, quelli di CIG in deroga a zero ore e quelli di lavoro all’estero in Paesi non convenzionati con l’Italia, vanno considerati come neutri. Ciò, nella sostanza, comporta un ampliamento del quadriennio entro il quale ricercare la contribuzione utile per la nuova indennità.
Con al medesima circolare l’Istituto ha preso atto dei contenuti dell’interpello n. 13/2015 della Direzione Generale per l’Attivita’ Ispettiva del Ministero del Lavoro secondo il quale hanno diritto alla NASpI sia i lavoratori che hanno accettato l’offerta di conciliazione ex art. 6 del D.L.vo n. 23/2015 che quelli che hanno subito un licenziamento di natura disciplinare.
La circolare ha chiarito alcune cose relative al lavoro accessorio precisando che fino ad un massimo di 3.000 euro netti corrisposti con i voucher la NASpI non subisce alcuna decurtazione.
Qualora questi compensi raggiungano la soglia dei 7.000 euro netti l’indennità di disoccupazione corrisposta subisce una decurtazione. Il lavoratore ha 30 giorni di tempo per informare l’INPS.
Anche sul lavoro intermittente vengono fornite precisazioni: se il lavoratore gode ( cosa rara) della indennità di disponibilità mantiene il trattamento NASpI se la somma tra i compensi e il trattamento di sostegno non supera gli 8.000 euro. Se il lavoratore non e’ obbligato a rispondere alla chiamata la NASpI resta sospesa per le giornate di effettiva occupazione. Resta ferma la cumulabilità se il reddito complessivo non supera gli 8.000 euro e il lavoratore mantiene lo status di disoccupato.
Fonte: Inps