INPS: cir. 139 – congedo parentale, elevazione dei limiti di fruibilità del congedo parentale
L’Inps, con la circolare n. 139 del 17 luglio 2015, fornisce le istruzioni in ordine alla modifica degli artt. 32, 34 e 36 del T.U. maternità/paternità (D.L.vo n. 151/2001), in materia di estensione dei limiti di fruizione ed indennizzo del congedo parentale per lavoratori e lavoratrici dipendenti.
Le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti possono fruire dell’eventuale periodo di congedo parentale ancora spettante fino al compimento dei 12 anni di età del figlio oppure fino a 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato.
La novità riguarda periodi fruiti entro il 2015.
I periodi di congedo fruiti fino a 6 anni di età del figlio, oppure fino a 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato, sono indennizzati al 30% della retribuzione media giornaliera a prescindere dalle condizioni di reddito del genitore richiedente. La novità riguarda i periodi fruiti entro il 2015.
La fruizione del congedo parentale tra il 25 giugno 2015 e il 31 dicembre 2015 è coperta da contribuzione figurativa fino al 12° anno del bambino ovvero fino al 12° anno di ingresso del minore in caso di adozione o affidamento; nei limiti temporali ai quali è sottoposta la riforma in oggetto, l’allungamento della fruibilità del congedo parentale si applica anche al beneficio di cui al comma 5 dell’art.35 del D.L.vo n. 151/2001.
Le domande all’INPS, anche per i periodi fruibili in base alla riforma, sono presentate on line, fatto salvo il periodo transitorio dal 25 giugno alla data dell’aggiornamento della procedura di presentazione delle domande.
Fonte: Inps