INPS: cir.137/14 – nuovo incentivo per l’assunzione di giovani lavoratori agricoli

inps2L’Inps, con la circolare n. 137 del 5 novembre 2014pdf_icon, fornisce le istruzioni per l’incentivo in caso di assunzione di giovani lavoratori agricoli. L’oggetto della circolare ministeriale attiene a quanto previsto dall’art. 5 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 che prevede che a decorrere dal 1° luglio 2014, viene erogato un incentivo per i datori di lavoro agricoli (di cui all’art.2135 del c.c.) che hanno assunto o assumono, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2014 ed il 30 giugno 2015, giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni (interpretato dall’Istituto “non abbiano ancora compiuto 35 anni”). I giovani si devono trovare in una delle seguenti condizioni:

a)    essere privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

b)    essere privi di diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

L’incentivo spetta sia per le assunzioni a tempo determinato che per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale.

Per le assunzioni a tempo determinato il contratto deve presentare i seguenti requisiti:

  1. Avere una durata almeno triennale;
  2. Garantire al lavoratore un periodo di occupazione minima di 102 giornate annue;
  3. Essere redatto in forma scritta.

Il beneficio può altresì essere riconosciuto in caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto instaurato prima del primo luglio 2014. L’incentivo potrà essere riconosciuto nel solo caso in cui la proroga o trasformazione soddisfino, comunque, il requisito oggettivo dell’incremento occupazionale netto.

In caso di assunzione e trasformazione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione il beneficio spetta a favore dell’agenzia.

L’incentivo è pari a 1/3 della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali per un periodo complessivo di 18 mesi.

Nell’ipotesi di assunzione di OTI, l’incentivo viene corrisposto in un’unica soluzione decorsi diciotto mesi dalla data di assunzione.

Nell’ipotesi di assunzione di OTD, l’incentivo viene corrisposto con le seguenti modalità:

  • 6 mensilità dopo il primo anno di assunzione;
  • 6 mensilità dopo il secondo anno di assunzione;
  • 6 mensilità dopo il terzo anno di assunzione.

L’incentivo è riconosciuto dall’Istituto in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande e fino ad esaurimento dei fondi stanziati.

L’incentivo è riconosciuto al datore di lavoro unicamente mediante compensazione con i contributi dovuti.

Il diritto all’incentivo è subordinato al possesso, da parte del datore di lavoro, dei seguenti requisiti:

  • Essere in possesso della regolarità prevista dall’art.1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006 inerente l’adempimento degli obblighi contributivi, l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • Essere in regola con l’applicazione dei principi stabiliti dall’art.4, commi 12,13 e 15, della legge 92/2012.
    • a) gli incentivi non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;
    • b) gli incentivi non spettano se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
    • c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalita’ sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unita’ produttiva;
    • d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione si applica anche all’utilizzatore.

Ai fini della fruizione dell’incentivo, altro requisito richiesto è quello, di carattere oggettivo, relativo alle assunzioni, che devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero di giornate lavorate nei singoli anni successivi all’assunzione e il numero di giornate lavorate nell’anno precedente all’assunzione.

L’incentivo è comunque applicabile, qualora l’incremento non avvenga per:

  • dimissioni volontarie del lavoratore;
  • invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore;
  • pensionamento per raggiunti limiti di età;
  • riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
  • licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

Per accedere all’incentivo è necessario inoltrare all’Inps una istanza (visibile nella circolare); la domanda potrà essere presentata a partire dal giorno 10 novembre 2014.

La domanda di ammissione al beneficio potrà essere inviata esclusivamente in via telematica accedendo al modello di comunicazione “GIOV/AGR (D.L. 91/2014)” disponibile all’interno del “Cassetto previdenziale aziende agricole” _ sezione “Comunicazioni bidirezionale – Invio Comunicazione”.

Tramite la medesima funzionalità sarà possibile consultare l’esito della richiesta di ammissione al beneficio che sarà riportato previa verifica dei requisiti richiesti, nell’apposito campo “Note comunicazione”.

Alle aziende ammesse al beneficio sarà attribuito il codice di autorizzazione (C.A.) A3 che sarà consultabile, da parte del datore di lavoro, attraverso la specifica funzionalità “Codice autorizzazione” presente nella sezione “Dati Azienda” del Cassetto previdenziale Aziende agricole.

 

Fonte: Inps

La Redazione

Autore: La Redazione

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