INPS: cir.11 – nuove disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica (c.d. ottava salvaguardia)

inps3L’Inps, con la circolare n. 11 del 26 gennaio 2017, fornisce alcuni chiarimenti in merito alle nuove disposizioni – previste dall’articolo 1, comma 214, della Legge n. 232 del 2016 – in materia di salvaguardia pensionistica (c.d. ottava salvaguardia).

 

Le tipologie di lavoratori ed i relativi criteri di ammissione alla salvaguardia:

 

Lavoratori di cui all’articolo 1, comma 214, della legge n. 232 del 2016 Criteri di ammissione alla salvaguardia
a)   n. 11.000 lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge n. 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, o ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451:

– a seguito di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011;

 

– ovvero, nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall’attivazione, precedente alla data del licenziamento, delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria o l’amministrazione straordinaria speciale, previa esibizione della documentazione attestante la data di avvio della procedura concorsuale, anche in mancanza di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011

– cessazione dall’attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014;

– perfezionamento dei requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, entro 36 dalla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, anche mediante il versamento di contributi volontari. Il versamento volontario, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa e può comunque essere effettuato solo con riferimento ai trentasei mesi successivi al termine di fruizione dell’indennità di mobilità o del trattamento speciale edile;

– eventuali periodi di sospensione dell’indennità di mobilità, ai sensi dell’articolo 8, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e dell’articolo 3 del decreto-legge n. 299 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 451 del 1994, intervenuti entro la data di entrata in vigore della legge n. 232 del 2016 per svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, a tempo determinato, ovvero di lavoro parasubordinato mantenendo l’iscrizione nella lista, si considerano rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione dell’indennità stessa e non comportano l’esclusione dall’accesso alla salvaguardia.

b) n. 9.200 lavoratori autorizzati alla prosecuzione  volontaria  della contribuzione di cui all’articolo 1, comma 194, lettere a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147

 

       Autorizzazione antecedente alla data del 4.12.2011;

Almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6.12.2011;

Anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Decorrenza della pensione entro il 6.1.2019.

c) n. 1.200 lavoratori autorizzati alla prosecuzione  volontaria  della contribuzione di cui all’articolo 1, comma 194, lettere f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147

 

       Autorizzazione antecedente alla data del 4.12.2011;

Anche se non hanno un contributo volontario  accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011;

A condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da  effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre  2013;

A condizione che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività  lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

Decorrenza della pensione entro il 6.1.2018.

d) n. 7.800 lavoratori cessati di cui all’articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

 

-Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 (art. 1, c. 194, lettera b), della legge n. 147 del 2013):

in ragione di accordi individuali  sottoscritti  anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice  di procedura civile;

in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

 

 

-Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 (art. 1, c. 194, lettera c), della legge n. 147 del 2013):

in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile;

in applicazione di accordi collettivi di  incentivo all’esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

 

 

-Lavoratori il cui rapporto di lavoro  sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011 (art. 1, c. 194, lettera d), della legge n. 147 del 2013).

 

 

 

 

 

 

Anche se hanno svolto, dopo il 30  giugno  2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

Decorrenza della pensione entro il 6.1.2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

Decorrenza della pensione entro il 6.1.2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

Decorrenza della pensione entro il 6.1.2019.

e) n. 700 lavoratori di cui all’articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.        Decorrenza della pensione entro il 6.1.2019.

 

f) n. 800 lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011.        Mancato svolgimento, dopo la cessazione, di attività di lavoro a tempo indeterminato;

Decorrenza della pensione entro il 6.1.2018.

 

 

 

Fonte: Inps

 


 

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Autore: La Redazione

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